L' esperto risponde

Distribuzione del ricavato

Cessione del credito ipotecario Opponibilità delle eccezioni al cessionario

L'esperto risponde alla domanda:

DESCRIZIONE DEGLI EVENTI. Due fratelli acquistano in pari quota una casa nel dicembre 2006. Ciascuno possiede il 50% della proprietà per tutto il periodo successivo. L’acquisto avviene tramite un unico mutuo fondiario cointestato e solidale (dicembre 2006). Le rate vengono pagate per metà da ciascuno dei fratelli, per accordo interno loro. Un primo creditore (di uno solo dei fratelli) (creditore procedente) pignora la quota indivisa (50%) di questo fratello debitore nel novembre 2013. Nel 2015 un secondo creditore (sempre dello stesso fratello) interviene nella procedura esecutiva. Nel giugno 2016 la banca pignora l’intero immobile per un totale di rate insolute pari a circa 18.000,00 con una propria procedura autonoma. Le rate non sono state pagate solo da questo fratello debitore. Nel novembre 2016 le procedure vengono riunite dal giudice. Nel dicembre 2017 la banca risolve il contratto di mutuo per decadenza del beneficio del termine. Nel novembre 2018 la banca interviene nella procedura per l’intera somma oltre interessi e spese. Nel giugno 2019 la casa viene venduta all’asta. Nel ottobre 2019 interviene nella procedura la società Prisma srl in luogo della Unicredit spa per il recupero dell’intero credito. Nell’atto è riportata questa frase: “Tutto ciò premesso, Prisma SPV s.r.l., e per essa doValue S.p.A. quale mandataria, come in epigrafe rappresentata e difesa, con il presente atto, si costituisce nella procedura esecutiva immobiliare in epigrafe, in sostituzione della Unicredit S.p.A., chiedendone l’estromissione, facendo propri tutti gli atti da essa posti in essere per il soddisfacimento del proprio credito descritto in premessa.” Rispetto a questo intervento non è stata presentata opposizione e nessun provvedimento è stato preso dal giudice. Nel prossimo mese di giugno vi è l’udienza per la discussione del piano di riparto.

Domanda n.1: essendo stato valutato che il mutuo è in usura con superamento della soglia prevista nel 2006 di circa un punto percentuale in più, è possibile ancora in questa fase far valere la presenza di questa usura nella discussione del piano di riparto per opporsi alla richiesta degli interessi corrispettivi, moratori e penali pretesi dalla banca? Ed in merito all’indeterminatezza degli interessi?

Domanda n.2: L’intervento della Prisma SPV srl con l’estromissione della Unicredit, compromette in qualche misura la possibilità di far valere le ragioni di usura e di indeterminatezza degli interessi?

La fattispecie descritta nel quesito presuppone una cessione (a Prisma, cessionario) del credito ipotecario del creditore (Unicredit) in pendenza della procedura esecutiva.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che anche al processo esecutivo si applica, con gli eventuali necessari adattamenti, l’art. 111 c.p.c.: perciò, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo di regola prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà dell’avente causa dalla parte originaria di intervenire (tra le tante Cass. 21395/2018, Cass. 15622/2017, Cass. 7780/2016, Cass. 1522/2011).

In caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata (o compiuto l’intervento), il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga (Cass. n. 15622 del 2017).

L’esecuzione può dunque proseguire su impulso del cedente, ma il cessionario può intervenire nel processo, facendo valere il negozio di cessione, con estromissione del cedente (Cass. n. 7780 del 2016); in ipotesi di intervento del cessionario del credito (fattispecie descritta nel quesito) – e, cioè dell’attuale titolare del diritto di credito – a quest’ultimo passa la facoltà di dare impulso al processo esecutivo, determinandosi l’estromissione automatica del cedente (non è necessario che essa venga espressamente disposta, dato che comunque i due soggetti non possono condividere lo stesso ruolo di creditori in relazione allo stesso credito).

In sede di distribuzione del ricavato, il debitore ceduto può sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda (si tratta delle “ragioni di usura e di indeterminatezza degli interessi” alle quali si riferisce il quesito).

Il debitore ceduto, inoltre, può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio (ad esempio, pagamenti parziali), purché siano sorti anteriormente all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla conoscenza certa da parte del ceduto.

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