L'esperto risponde alla domanda:
In tanti avvocati ci stiamo ponendo il quesito se il termine di efficacia del precetto (90 gg) sia o meno sospeso dalla legislazione di emergenza. Purtroppo molti Ufficiali Giudiziari si rifiutano di accettare atti di pignoramento (sia immobiliari, sia presso terzi), sostenendo che detto termine è sospeso. Non mi risulta che la predetta legislazione vieti di iniziare le esecuzioni, ossia di notificare i pignoramenti, salvo poi comunque di fatto impedirne la prosecuzione.
L’art. 481 c.p.c. prevede la sanzione di inefficacia del precetto qualora l’esecuzione forzata non venga iniziata “nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione”.
L’art. 83, comma 2, d.l. 17/3/2020, n. 18 (come modificato – limitatamente alla proroga all’11 maggio 2020 – dall’art. 36 d.l. 8/4/2020, n. 23) dispone – nel periodo dal 9/3/2020 all’11/5/2020 – la sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.
Quest’ultima norma non sembra, all’apparenza, riguardare direttamente l’atto di intimazione che è atto stragiudiziale, pacificamente estraneo al procedimento civile disciplinato dal libro III del codice di rito.
Del resto, lo stesso termine di efficacia del precetto previsto dall’art. 481 c.p.c. è “completamente avulso dal processo esecutivo” (Cass. 1840/1976), non ha natura processuale (Cass. 3457/1980 e Cass. 1125/1971 escludono, infatti, che a detto termine sia applicabile la disciplina sulla sospensione feriale) ed ha effetto decadenziale sanzionatorio dell’inerzia del creditore, posto che l’inizio dell’esecuzione impedisce la decadenza (Cass. 9966/2006).
L’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, però, precisa altresì che nel citato periodo siano sospesi “i termini stabiliti … per la proposizione … dei procedimenti esecutivi”.
La disposizione, dunque, determina la sospensione del termine ex art. 481 c.p.c., individuato per dare inizio all’esecuzione.
Il creditore, perciò, ha l’onere, al fine di evitare la decadenza, di iniziare l’esecuzione entro il termine di 90 giorni dalla notificazione del precetto, ma il decorso del termine è sospeso nel periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e, per i precetti notificati nel medesimo periodo, inizia a decorrere dal 12 maggio 2020.
È corretta, dunque, l’interpretazione degli ufficiali giudiziari che ravvisa nell’art. 83 citato una disposizione sospensiva del termine per intraprendere l’espropriazione forzata.
Del tutto errata è, invece, la conseguenza che gli ufficiali giudiziari menzionati nel quesito ne traggono: la sospensione del termine ex art. 481 c.p.c. non determina affatto l’impossibilità di compiere l’attività processuale (nella specie, il pignoramento).
Anche nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 il creditore conserva(va) il diritto di procedere ad esecuzione forzata e di compiere gli atti esecutivi (segnatamente, il pignoramento) nei confronti del debitore; peraltro, poiché il termine ex art. 481 c.p.c. ha natura acceleratoria, nessuna disposizione costringe il creditore a procrastinare il pignoramento all’ultimo giorno utile (anzi, proprio l’esigenza di aggredire i beni del debitore sottraendoli alla sua libera disponibilità costituisce sufficiente ragione per procedere celermente, appena scaduto il termine dilatorio dell’art. 482 c.p.c.).
Nemmeno ragioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19 potrebbe costituire una valida giustificazione per rifiutare un pignoramento immobiliare o presso terzi, atti che non richiedono l’accesso presso il debitore e che, pacificamente, possono essere compiuti anche con una notificazione a mezzo posta (e i servizi postali non sono mai stati sospesi o interrotti nemmeno nel momento di apice dei contagi).
Respingere la richiesta di pignoramento perché il termine ex art. 481 c.p.c. è soggetto a sospensione costituisce un manifesto abuso, perché l’ufficiale giudiziario è tenuto all’“espletamento degli atti di esecuzione” (art. 106 D.P.R. n. 1229 del 1959) e “non può ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicare per iscritto i motivi” (art. 108 D.P.R. n. 1229 del 1959).
Avverso un rifiuto manifestamente illegittimo (non documentato per iscritto) il creditore dovrà necessariamente rivolgersi al dirigente dell’Ufficio N.E.P. e, se del caso, alla Procura della Repubblica denunziando il reato previsto e punito dall’art. 328 c.p.
La tutela penale non è esclusa nemmeno in caso di rifiuto scritto e motivato dalla pretesa (ma assolutamente infondata) impossibilità di procedere al pignoramento per le ragioni anzidette, ma tale via non costituisce soddisfazione per l’esigenza del creditore di aggredire i beni del debitore.
Difatti, anche se la denuncia penale (o la sua prospettazione) può sortire un effetto insperato rispetto ad abusi dei pubblici dipendenti, appare più conveniente la sottoposizione del rifiuto di pignoramento al vaglio del presidente del tribunale (o di giudice da questo delegato) a norma dell’art. 60 c.p.c.: come spiega la Corte di legittimità, “di fronte al rifiuto dell’ufficiale giudiziario di compiere atti del suo ufficio, la parte istante può rivolgersi al giudice dal quale l’ufficiale giudiziario dipende, perché fissi un termine entro il quale l’atto dell’ufficiale giudiziario sia compiuto” (Cass. 3030/1992; Cass. 7674/2008; Cass. 19573/2015; Cass. 5175/2018).
In ogni caso, qualora dall’illegittimo rifiuto (o dal ritardo) derivi un pregiudizio per le ragioni creditorie, il creditore potrà agire per il ristoro dei danni cagionati a norma dell’art. 2043 c.c. (si pensi, a titolo di esempio, al prelievo delle somme che erano depositate presso l’istituto bancario indicato come terzo pignorato o all’alienazione del bene da pignorare).