L'esperto risponde alla domanda:
Desidererei un chiarimento in merito alla figura del presentatore nelle aste telematiche; ho letto tanti post in giro su internet a volte anche controversi tra loro che, mi hanno messo solo dubbi e confusione.
Il quesito è il seguente:
La figura del presentatore deve essere per forza un legale? o colui che opera professionalmente nel settore in maniera organizzata può ricoprire la suddetta figura limitandosi alla presentazione su piattaforma dell’offerta con propria firma digitale e pec per conto del soggetto interessato? e poi, in caso il soggetto interessato all’acquisto sia uno o più di uno, la procedura è la stessa? serve procura qualora il o i soggetti siano presenti all’asta telematica durante lo svolgimento?
Il presentatore è normativamente definito soltanto nelle “Specifiche tecniche previste dall’art. 26 del decreto del ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile” (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_Tecniche_Portale_Vendite_Vendita_Telematica_Allegato_B_12012018.pdf) come il “Soggetto che compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”.
Si rileva, innanzitutto, che le “Specifiche tecniche” del DGSIA – disciplina di rango subordinato al D.M. n. 32 del 2015 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche) – individuano nel “presentatore” la persona fisica, coincidente o anche non coincidente con uno degli offerenti, che compila l’offerta nel sistema e la invia al Ministero della Giustizia mediante PEC (l’“offerente” è invece qualificato come la “persona fisica o giuridica che formula l’offerta”).
Proprio nelle “Specifiche tecniche” (di seguito parzialmente riportate) sono descritti i passaggi del sistema che, dalla compilazione dell’offerta sul sito del gestore della vendita telematica sino alla partecipazione alla gara, coinvolgono il “presentatore”:
- Il presentatore accede al portale del Gestore delle Vendite
- Il presentatore seleziona l’esperimento di vendita di interesse per il quale vuole presentare un’offerta
- Il presentatore accede, tramite il link, al modulo web per la presentazione dell’offerta telematica
- Il presentatore completa i campi della form inserendo i dati relativi all’offerta d’acquisto ed eventuali allegati quali, ad esempio, la procura rilasciata al presentatore nel caso di acquisto da parte di più soggetti; qualora lo richieda, il presentatore può apporre la firma digitale all’offerta telematica
- Il modulo web “Offerta Telematica” elabora i dati inseriti dal presentatore e salva temporaneamente, in un’area riservata, l’offerta priva di bollo
- Il presentatore dell’offerta richiede al modulo web “Offerta Telematica” di essere rediretto al sistema dei pagamenti; il modulo web “Offerta Telematica” redirige il presentatore al sistema di pagamenti sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST)
- Il sistema di pagamenti mostra al presentatore la form di pagamento; il presentatore effettua il pagamento del bollo mediante gli strumenti messi a disposizione dal PST; il modulo web “Offerta Telematica” memorizza la ricevuta-pagamento bolloDigitale.xml e lo invia al presentatore mediante email (comunque, l’offerta è resa disponibile anche nel caso in cui il presentatore non provveda al pagamento del bollo)
- Il presentatore recupera l’offerta completa (in formato p7m)
- Il presentatore, entro i termini previsti, trasmette l’offerta criptata digitale alla PEC del Ministero. Il presentatore deve richiedere la ricevuta completa di avvenuta consegna ai sensi dell’art.12 comma 4 del D.M 32/2015
- Il Gestore di PEC del Ministero invia al presentatore la ricevuta di avvenuta consegna
- Il Gestore delle Vendite invia, almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, alla PEC dell’offerente, le credenziali valide per l’accesso al Portale Gestore delle Vendite, al fine di assistere all’esperimento di vendita per cui ha presentato l’offerta
- Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute
- Il presentatore partecipa alle operazioni di vendita relative all’esperimento di vendita per cui ha presentato l’offerta; il presentatore può visualizzare i documenti anonimi presentati da tutti i presentatori.
Il sistema sopra descritto rende evidente che il presentatore – che non deve necessariamente rivestire alcuna qualità professionale (nemmeno quella di avvocato) – è abilitato a presentare l’offerta per conto di un soggetto diverso (l’offerente) e che lo stesso presentare può anche partecipare alla gara, dato che le credenziali sono inviate all’indirizzo PEC del presentatore stesso e che non c’è alcun controllo sulla persona che da remoto partecipa alle operazioni.
Non è richiesta alcuna procura speciale dell’offerente singolo, né, come detto, la qualità professionale di avvocato.
Nelle specifiche tecniche si menziona un documento giustificativo dei poteri del presentatore solo in caso di offerta formulata da plurimi individui: si richiede, infatti, “la procura rilasciata al presentatore nel caso di acquisto da parte di più soggetti”; del resto, la fonte sovraordinata e, cioè, il D.M. n. 32 del 2015 prescrive, all’art. 12, comma 4, terzo periodo, che “Quando l’offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.”.
In altri termini, dalla lettura delle specifiche tecniche risulta che il presentatore deve essere munito di procura speciale (rilasciata con forma avente fede privilegiata) solo in caso di offerta formulata da più soggetti, mentre tale atto non è necessario in caso di offerta presentata per conto di un singolo offerente.
La scissione soggettiva tra presentatore e offerente desta di per sé alcune perplessità:
a) mentre nella vendita tradizionale l’offerente è sempre identificato in sede di gara dal giudice o dal professionista delegato, nella vendita telematica l’invio di credenziali ad un certo indirizzo di posta elettronica certificata determina la possibilità per chi riceve le credenziali di partecipare alla gara, ancorché soggetto non coincidente con l’offerente;
b) se da un lato l’affidamento ad un presentatore delle operazioni tecniche può favorire la partecipazione alla vendita telematica (consentendo di superare diffidenze e difficoltà di soggetti privi di un adeguato livello di alfabetizzazione digitale), dall’altro, oltre alle problematiche di identificazione del soggetto offerente, non è previsto dalla normativa che uno stesso presentatore possa presentare più offerte, per conto di diversi offerenti, in relazione alla medesima vendita, aprendo così la strada a possibili turbative.
Sotto il profilo squisitamente giuridico si è dubitato della legittimità delle specifiche tecniche che, in violazione dell’art. 571 c.p.c. (come interpretato da Cass. 8951/2016: “In materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l’offerta di acquisto – in caso di vendita senza incanto – è anche il "procuratore legale" dell’offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un’irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l’offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita.”), ammettono chicchessia a presentare l’offerta e, in violazione delle regole sulla rappresentanza, non richiedono alcun documento giustificativo della partecipazione alla gara per conto altrui.
Inoltre, l’esplicita previsione di una formale procura in caso di offerta proveniente da più soggetti induce a credere che lex minus dixit quam voluit e, cioè, che anche in caso di offerta presentata per conto di un altro individuo sia comunque necessaria la procura speciale (e, secondo la menzionata lettura giurisprudenziale dell’art. 571 c.p.c., che essa sia rilasciata ad un avvocato).
Cogliendo i suggerimenti della dottrina – secondo cui le regole dettate dal giudice dell’esecuzione dovrebbero prevedere espressamente l’impossibilità di presentare offerte utilizzando una caselle di posta elettronica certificata diversa da quella di cui l’offerente sia effettivo titolare o, comunque, che ogni presentatore possa presentare offerte per un solo offerente nell’ambito di una determinata vendita telematica - numerose ordinanze di vendita telematica (che costituiscono lex specialis della gara; Cass. 24570/2018) prevedono che il presentatore debba necessariamente coincidere con l’offerente o con uno degli offerenti (a meno che si tratti di un avvocato munito di procura speciale, conformemente all’art. 571 c.p.c.).
Perciò, per rispondere conclusivamente al quesito, astrattamente un soggetto diverso da un avvocato e privo di una apposita procura speciale dell’offerente potrebbe presentare offerte telematiche e partecipare alla gara per conto di un altro individuo, a meno che l’ordinanza che ha disposto la vendita telematica – la quale costituisce regola della gara, prevalente persino sulle disposizioni normative (qualora da esse difforme, ma non impugnata) – non lo abbia vietato.