L' esperto risponde

Custodia

Immobile ad uso non abitativo già libero da persone Attività del custode

L'esperto risponde alla domanda:

La procedura per la quale sono stato nominato Custode è stata iscritta dopo il 13.02.2019. L’immobile pignorato (ex negozio) non è occupato da persone (esecutato, familiari, terzi, etc) ma nello stesso si trovano beni mobili lasciati dall’esecutato (nel mio caso arredi, scaffalature, banchi alimentari, etc.).

Chiedo:

- se dopo il primo accesso con il CTU e le verifiche del caso, e dato che l’immobile non è occupato, le chiavi del bene pignorato devono essere (obbligatoriamente) consegnate al Custode;

- se è opportuno verificare l’intestazione delle utenze (luce, acqua gas), se queste sono sospese oppure attive e se l’esecutato è in regola e sta pagando gli oneri comunali (IMU, TASI, etc);

- se dopo aver inventariato i beni mobili presenti nell’immobile (nel verbale di primo accesso) è necessario avanzare istanza al GE per far intimare all’esecutato la liberazione/sgombero dei beni mobili oppure tra i compiti e poteri del Custode rientra quello intimare direttamente all’esecutato lo sgombero dei beni.

Preciso che nel provvedimento di nomina è indicato genericamente “di segnalare al GE ogni circostanza che renda necessario lo sgombero dei locali e che quando venga emesso l’ordine di liberazione da parte del GE [il Custode] provvede........”

Il quesito riguarda sia le attività che il custode deve compiere per la conservazione e manutenzione del cespite pignorato (immobile non ad uso abitativo), sia la liberazione dai beni mobili relitti dall’esecutato.

L’acquisizione della materiale disponibilità del bene da parte del custode consegue all’attuazione dell’ordine di liberazione, a meno che l’esecutato non consegni spontaneamente le chiavi del cespite.

Perciò, in caso di debitore esecutato collaborativo, è opportuno e più economico procurarsi le chiavi “con le buone”, ferma restando l’esigenza – sottesa al dovere di conservare l’integrità del cespite (preservandolo da ingressi abusivi) – di sostituire la serratura quanto prima.

Come anticipato, la mancanza di collaborazione dell’esecutato non può costituire ostacolo allo svolgimento delle attività del custode (tenuto a compiere accessi periodici al bene), il quale – previa autorizzazione del giudice – dovrà avvalersi del fabbro e della forza pubblica per eseguire gli ingressi (arg. ex artt. 68 e 262, comma 2, c.p.c.); tale attività, però, non comporta però, in mancanza di un ordine di liberazione, la privazione del debitore della disponibilità del bene, sicché dopo ogni accesso le chiavi dovrebbero essere restituite all’esecutato (in realtà, l’ostacolo da questo frapposto allo svolgimento delle attività di custodia è sempre stato considerato quale giustificato motivo per disporre l’immediata liberazione).

Ad ogni buon conto, poiché l’immobile non è abitato dal debitore e dai suoi familiari, l’art. 560, comma 6, c.p.c. impone al giudice di ordinare la liberazione del cespite, provvedimento che – secondo l’interpretazione preferibile – deve essere attuato dal custode giudiziario senza le forme dell’art. 605 ss. c.p.c. e secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione.

Tornando agli obblighi di conservazione e manutenzione, spetta al custode (una volta acquisita la disponibilità) dare disdetta delle utenze non necessarie; riguardo alle imposte indicate (IMU e TASI), si ritiene che non spetti all’ausiliario né il loro pagamento, né una verifica dell’adempimento da parte del debitore (a meno che questo non sia nel possesso del bene, perché il versamento delle imposte costituisce obbligo previsto dalla legge inerente al bene pignorato ed è condizione per la prosecuzione dell’abitazione nel cespite).

L’art. 560, comma 6, c.p.c. (recentemente novellato dall’art. 18-quater, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8) stabilisce che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi”.

La norma non può essere intesa come avulsa dal periodo precedente e, dunque, l’intimazione del custode alla rimozione dei beni mobili può essere data solo nell’ambito del procedimento di liberazione, originato dal provvedimento giudiziale ex art. 560 c.p.c.

In altre parole, il custode deve chiedere al giudice di ordinare al debitore la liberazione dei beni; dopo l’emissione del provvedimento, il custode può (anzi, deve) intimare al debitore di asportare i beni mobili (precedentemente inventariati) entro il termine fissato dallo dall’ausiliario stesso (minimo 30 giorni, a meno che non si tratti di un’urgenza, come nel caso di beni deperibili o di animali vivi o di immobile già aggiudicato); l’intimazione deve essere riportata in un verbale (da notificare al debitore se non è presente).

Qualora l’asporto non sia eseguito (necessariamente, in accordo col custode, che deve consentire l’accesso per il trasloco delle cose) entro il termine assegnato, i mobili sono considerati abbandonati e, salvo diversa disposizione del giudice (che potrebbe, ad esempio, disporre la donazione a enti caritatevoli), il custode deve provvedere a smaltirli o a distruggerli.

 

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