L'esperto risponde alla domanda:
In fase di predisposizione del progetto di distribuzione, ho chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate - Riscossione in quanto dall’estratto di ruolo allegato dalle date di notifica delle cartelle tali crediti risultano prescritti. A seguito della mia richiesta di eventuali atti interruttivi della prescrizione l’Agenzia mi ha risposto che per loro i tributi iscritti a ruolo afferenti cartelle esattoriali notificate e non impugnate nei termini di legge sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo voi devo procedere ad escludere tali crediti sulla base di quanto sancito dalla Suprema Corte la quale ritiene che in riferimento alla cartella notificata e non impugnata il termine di prescrizione sia di 5 anni o accogliere quanto precisatomi dall’Agenzia?
La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento per crediti di natura tributaria o previdenziale comporta la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, con conseguente irretrattabilità del credito; tuttavia, la mancata impugnazione non comporta che il termine di prescrizione breve (previsto per l’esazione di alcuni tributi dei contributi previdenziali) si converta in quello ordinario (decennale) ai sensi dell’art. 2953 c.c., che concerne le ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo (Cass., Sez. Un., 23397/2016).
La tesi sostenuta da AdER – secondo cui il termine sarebbe divenuto decennale – non trova riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità.
Prima di poter escludere dal riparto detti crediti, però, occorre svolgere alcune considerazioni.
In primis, ai sensi dell’art. 2938 c.c. il giudice – e, ovviamente, anche il professionista delegato alla formazione del progetto di distribuzione – non può rilevare d’ufficio la prescrizione, che necessita di apposita eccezione di una delle controparti (esecutato o creditore concorrente), sicché, se la prescrizione non viene opposta, il credito deve essere collocato nel piano di riparto.
In secondo luogo, il ricorso per intervento nell'espropriazione forzata, che contiene in sé un’istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata (art. 500 c.p.c.), è equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, ex art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (tra le altre, Cass. 26929/2014); conseguentemente, l’intervento di AdER comporta effetto interruttivo permanente (fino al riparto) del termine di prescrizione.
Da ultimo, occorre verificare se il momento in cui è maturata la prescrizione sia anteriore alla notifica delle cartelle o successivo a questa: infatti, il destinatario delle cartelle è tenuto a far valere la prescrizione impugnando tempestivamente l’atto di riscossione (che, altrimenti, diviene definitivo) innanzi al giudice competente (tributario, del lavoro od ordinario); resta salva la facoltà di eccepire l’estinzione del diritto di credito che sia maturata in un momento successivo alla notifica della cartella (“a valle” della stessa) mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Corte Cost. 114/2018; in applicazione dei principi espressi dalla Consulta, in materia fallimentare Cass., Sez. Un., 34447/2019 ha statuito che “l’eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo.”).