L'esperto risponde alla domanda:
Promossa una procedura esecutiva immobiliare sui diritti indivisi del debitore su alcuni immobili, esperito il giudizio di divisione endoesecutivo consclusosi con l’ordinanza che dichiara la indivisibilità dei beni e dispone procedersi alla vendita dell’intero, il notaio delegato alle operazioni di vendita non ha notificato gli avvisi di fissazione dell’esperimento di vendita ai comproprietari, rimasti contumaci nel giudizio di divisione. Tale mancata notifica comporta la nullità delle operazioni di vendita?
Ricostruendo la sequenza procedimentale illustrata nel quesito, risulta che:
- è stata pignorata la quota indivisa di un immobile appartenente al debitore (art. 599 c.p.c.)
- il giudice dell’esecuzione ha disposto procedersi a giudizio divisorio (art. 600 c.p.c.)
- avviato il separato (ma collegato all’espropriazione) giudizio di cognizione (sul punto, v. Cass. 20817/2018), i condividenti sono rimasti contumaci
- non essendo sorta controversia sulla necessità della vendita, il giudice della divisione ha dichiarato la non comoda divisibilità del bene e ne ha disposto la vendita per l’intero (artt. 720 c.c. e 788 c.p.c.)
- il giudice ha affidato le operazioni di vendita – per la quale “si applicano gli articoli 570 e seguenti” (art. 788, comma 3, c.p.c.) – ad un professionista (art. 788, comma 4, c.p.c.) e, segnatamente, a un notaio
- la vendita è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 788 c.p.c., il quale rimanda, come già detto, agli artt. 570 ss. c.p.c..
L’avviso a cui fa riferimento il quesito (la cui notificazione ai condividenti contumaci è stata omessa) è, dunque, quello individuato dall’art. 570 c.p.c.
Non si deve confondere il predetto avviso con quello prescritto dall’art. 790 c.p.c., a norma del quale “se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio, questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio”; quest’ultimo, infatti, non riguarda la vendita dell’immobile, bensì la formazione del progetto delle quote e dei lotti (art. 791 c.p.c.), fermo restando che tale progetto può prevedere anche l’alienazione dei cespiti, disposta dallo stesso notaio in mancanza di contestazioni. In riferimento all’avviso ex art. 790 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tempi non recenti, che, quando il giudice istruttore delega ad un notaio l’espletamento delle operazioni divisionali e quindi della vendita dell’immobile per cui è causa, il suddetto notaio ha l’obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti ed ai creditori intervenuti del luogo, giorno ed ora in cui le operazioni hanno inizio e che, all’omissione dell’avviso consegue, stante la lesione del diritto di partecipazione del condividente, la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita dell’immobile prevista dal progetto (Cass. 22390/2009); successivamente, Cass., Sez. Un. 18185/2013 – ricostruendo la natura della divisione in base al rinvio alle norme dell’esecuzione forzata – ha escluso l’esperibilità di un’autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita e ha precisato che gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.
Come sopra esposto, nella fattispecie non si verte in una situazione di delega al notaio della direzione delle operazioni di divisioni (art. 790 c.p.c.), dato che il giudice ha già adottato, per lo scioglimento della comunione, il provvedimento con cui dispone la vendita (“con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma”) e ha affidato – a norma dell’art. 788 c.p.c. – al professionista le relative operazioni (quelle enumerate dall’art. 591-bis c.p.c.).
L’obbligo – in capo al professionista delegato, nell’ambito degli adempimenti a suo carico – di notificare l’avviso di vendita alle parti non è previsto in alcuna disposizione normativa, né dall’art. 591-bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita, né dagli artt. 570 e 576 c.p.c. che disciplinano proprio l’avviso di vendita, rispettivamente nella vendita senza incanto e con incanto.
Solo un non recente precedente giurisprudenziale ha affermato il principio in base al quale “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la nullità della notifica dell’avviso di vendita al debitore esecutato, in quanto posta a tutela del diritto al contraddittorio, si estende agli atti consequenziali della procedura e ai provvedimenti di trasferimento del bene pignorato, non operando la regola di protezione dell’acquisto dell’aggiudicatario dettata dall’art. 2929 cod. civ., che presuppone la validità dell’intero sub-procedimento di vendita; detto principio si applica anche all’espropriazione immobiliare esattoriale, nella quale, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il pignoramento si esegue mediante la trascrizione di un avviso di vendita da notificare al debitore esecutato.”(Cass. 26930/2014).
Il precedente, però, oltre che isolato (e riguardante la vendita nella riscossione coattiva, la cui disciplina non è sovrapponibile a quella dell’esecuzione ordinaria) risulta superato sia perché il contraddittorio nel processo esecutivo non è pieno ma “attenuato” (con la conseguenza che non è sufficiente dedurre qualsivoglia sua lesione per caducare gli atti esecutivi), sia perché l’evoluzione normativa che ha anticipato all’udienza ex art. 569 c.p.c. il momento preclusivo per la proposizione dell’istanza di conversione (rendendo così irrilevante la conoscenza della data della vendita). Per una dettagliata disamina delle ragioni che escludono la necessità di notificare l’avviso di vendita, si veda Giugliano, L’avviso di vendita nell’esecuzione forzata immobiliare, in questa stessa Rivista (http://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2018/09-settembre/lavviso-di-vendita-nellesecuzione-forzata-immobiliare-/).
In conclusione, pur in mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici (e, dunque, con le cautele del caso), si ritiene che l’omessa notifica dell’avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. ai condividenti (rimasti contumaci nel giudizio di divisione endoesecutiva) non comporti la nullità delle operazioni di vendita e che, in ogni caso, agli stessi sia preclusa l’esperibilità di un’autonoma actio nullitatis avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita, casomai impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.