L' esperto risponde

Emergenza COVID-19

Espropriazione immobiliare Deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ipo-catastale Sospensione del decorso dei termini

L'esperto risponde alla domanda:

In considerazione dell’emergenza Covid-19, nell’esecuzione immobiliare sono sospesi anche i termini assegnati al creditore procedente per il deposito dell’istanza di vendita e per il deposito della relazione notarile o, piuttosto, ciascun Tribunale ha le proprie direttive?

L’art. 83, comma 2, del d.l. 17/3/2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) stabilisce: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili … Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti … per la proposizione … dei procedimenti esecutivi … e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”.

La citata norma, che rientra nelle misure di emergenza dettate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, riguarda il decorso dei termini per il compimento degli atti dei processi esecutivi.

In forza della citata disposizione, devono reputarsi sospesi (o differiti) ex lege i termini prescritti dagli artt. 497 e 567, comma 1, c.p.c. per il deposito dell’istanza di vendita (sia il termine acceleratorio di 45 giorni, sia quello dilatorio di 10 giorni ex art. 501 c.p.c.) e 567, comma 2, c.p.c. (che dispone il deposito della documentazione ipo-catastale entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di vendita).

La sospensione del decorso dei termini (così il testo di legge) non preclude al creditore procedente il compimento dell’attività (tra l’altro, trattandosi di depositi necessariamente telematici, è radicalmente escluso il rischio di diffusione dell’epidemia); in base ad argomentazioni testuali e sistematiche si deve escludere, infatti, che il legislatore abbia impedito alla parte di effettuare i depositi.

Si deve aggiungere che l’art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020 consente la trattazione dei procedimenti nei quali il ritardo possa produrre grave pregiudizio alle parti: secondo l’interpretazione della norma che si ritiene preferibile, al giudice dell’esecuzione è attribuito il potere di dichiarare l’urgenza della procedura pendente; in tale evenienza (per quanto improbabile), la sospensione del decorso dei termini prevista dal comma 2 non opererebbe.

Per una più esaustiva disamina degli effetti del d.l. n. 18 del 2020 sulle procedure esecutive, si rimanda alla lettura dell’articolo “Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari”, su questa Rivista (http://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2020/marzo/legislazione-demergenza-e-processi-esecutivi-e-fallimentari/).

 

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