L'esperto risponde alla domanda:
Svincolo conto corrente pignorato ex art. 72bis DPR 602/73, in ipotesi di debito integralmente saldato successivamente al pignoramento, in caso di inerzia dell'Agente della Riscossione che non autorizza lo svincolo
Tizio vede pignorare dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) il suo conto corrente presso la banca Alfa, ex art. 72bis DPR 602/1973, per un importo pari ad euro 100'000. Il suddetto conto corrente presso la Banca Alfa presenta, al momento del pignoramento, un saldo attivo pari a 10'000€. La banca Alfa provvede all'immediato versamento di euro 10'000 nei confronti di AdE-R e mantiene il conto congelato per i rimanenti euro 90'000. Successivamente, a distanza di mesi, Tizio provvede a saldare interamente il proprio debito fiscale con fondi depositati presso altri istituti di credito. AdE-R quindi oggi non ha più nulla a che pretendere da Tizio. Tizio chiede quindi, con apposita istanza, che AdE-R rilasci dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del pignoramento per avvenuto saldo del debito. AdE-R rimane inerte e non rilascia tale dichiarazione. Banca Alfa, stante l'assenza di una dichiarazione liberatoria o di un provvedimento giudiziario, e non potendo accertare autonomamente l'intervenuto saldo del debito di Tizio, rifiuta di svincolare il conto corrente, che resta quindi in negativo per euro -90'000. Quale rimedio può esperire Tizio per ottenere lo svincolo del conto che, a distanza di anni, è ancora pignorato? Potrebbe essere una di queste ipotesi?
1- opposizione ex 615 c.p.c. contro AdE-R per ottenere un provvedimento del G.E. che dichiara formalmente estinta la procedura esecutiva. Ma AdE-R potrebbe rispondere che è inammissibile in quanto la procedura è da considerarsi già estinta (o addirittura che, trattandosi di procedimento speciale, non vi è alcuna procedura iscritta a ruolo dinnanzi al Tribunale) e che è colpa della Banca che avrebbe dovuto svincolare il conto autonomamente su richiesta di Tizio;
2- giudizio ordinario di cognizione (o 702-bis) per ottenere la condanna della Banca ad effettuare autonomamente lo svincolo (per intervenuto pagamento integrale successivo al pignoramento). Ma la Banca potrebbe sostenere che in assenza di autorizzazione di AdE-R non poteva svincolare nulla.
3- giudizio ordinario di cognizione (o 702-bis) per ottenere la condanna di AdE-R a rilasciare dichiarazione di rinuncia al pignoramento stante l'integrale soddisfazione già avvenuta. Ma AdE-R potrebbe eccepire l'inammissibilità del rimedio in quanto si sarebbe dovuta proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. trattandosi di fatto di un'esecuzione ancora in atto.
In ciascuna delle ipotesi il contribuente potrebbe paradossalmente "perdere", con addebito pure delle spese legali: oltre al danno la beffa. Quale rimedio consigliereste, quindi, a Tizio?
Il quesito implica una breve premessa sul procedimento ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (“Pignoramento dei crediti verso terzi”).
Il pignoramento dell’agente della riscossione può avvenire nelle forme del cd. “pignoramento diretto” ex art. 72-bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602, che consiste in un procedimento semplificato interamente stragiudiziale tramite il quale l’agente della riscossione impartisce al terzo l’ordine di pagare il proprio debito (fino alla concorrenza del credito per cui si procede) direttamente ad AdER entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto (per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica) o alle scadenze (in caso di credito che matura periodicamente).
In caso di inottemperanza all'ordine di pagamento all'agente di riscossione (art. 72-bis, comma 2, D.P.R. 602/1973), questo “procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile” (art. 72, comma 2, D.P.R. 602/1973, al quale fa rinvio la norma succitata) e, cioè, mediante citazione del debitore e invito al terzo a rendere la prevista dichiarazione a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.
«Il pignoramento presso terzi "esattoriale", previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme, né può essere soggetto all'applicabilità dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., atteso che nessun interessato, neppure il debitore opponente, può sostituirsi al creditore per curare l'iscrizione a ruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistente perché non previsto dalla legge.» (Cass. 26830/2017).
Muovendo da tali premesse occorre esaminare il pignoramento “diretto” cercando di comprendere se i suoi effetti possano prolungarsi oltre il termine di 60 giorni (ovviamente, nel caso di pignoramento di un credito maturato entro tale periodo, posto che la norma stessa prevede, per i crediti periodici maturati a successive scadenze, una protrazione degli effetti) oppure se gli stessi cessino allo spirare del predetto termine.
In assenza di precedenti giurisprudenziali, si rileva che a favore della prima tesi (e, cioè, della non immediata perdita di efficacia del pignoramento diretto) si è sostenuto che il sistema deve consentire un termine all’agente della riscossione per l’avvio della procedura di pignoramento presso terzi, senza soluzione di continuità del vincolo impresso ex art. 72-bis; infatti, se il terzo inottemperante all’ordine di pagamento nei 60 giorni fosse automaticamente liberato dal vincolo, al 61° giorno dalla notifica potrebbe eseguire “legittimamente” il pagamento nelle mani del debitore prima di essere designato custode ex artt. 543 e 546 c.p.c. nella procedura presso terzi.
Si era così ipotizzato, in via ricostruttiva, di far discendere l’automatica inefficacia del pignoramento “diretto” allo spirare del termine del 90° giorno successivo alla notifica, in simmetria con quanto era previsto per il pignoramento ordinario in caso di mancato deposito dell’istanza di vendita/assegnazione entro 90 giorni dal compimento dell’atto. La ricostruzione, per quanto suggestiva, si scontra oggi con le modifiche normative che hanno ridotto il termine per la presentazione dell’istanza di vendita/assegnazione a 45 giorni.
La natura “interamente stragiudiziale” (così la citata giurisprudenza) del pignoramento diretto e la mancanza di appigli normativi per sostenere la prosecuzione del vincolo oltre il termine di 60 giorni inducono, perciò, a privilegiare la tesi secondo cui, una volta spirato il termine, il pignoramento diviene automaticamente inefficace: ciò significa che il terzo è tenuto a pagare all’agente della riscossione il debito nei confronti del debitore principale che sia maturato entro i 60 giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento diretto e che, invece, decorso tale periodo, le somme non possano considerarsi vincolate.
Venendo alla risposta al quesito, occorre preliminarmente rilevare che il conto bancario del debitore non può essere “in negativo per euro –90.000” (come riportato nel quesito); infatti, l’oggetto del pignoramento è costituito dal rapporto nella sua integralità e, segnatamente, dal saldo positivo dello stesso (in tema, v. Cass. 6393/2015); pertanto, posto che la somma destinata dalla banca ad AdER era di Euro 10.000,00, il saldo può essere stato azzerato o, al più, potrebbe aversi un saldo debitore per spese e competenze maturate sul conto, ma non certamente per l’importo del credito dell’agente della riscossione.
L’esigenza del correntista di effettuare movimenti sul conto potrebbe derivare – eventualmente – da rimesse effettuate sul conto dopo il decorso del termine. Solo in quest’ultimo caso potrebbe sussistere un concreto interesse a “svincolare” il conto corrente tenuto bloccato dall’istituto di credito.
La soluzione più rapida per ottenere una certificazione che “tranquillizzi” la banca è certamente quella stragiudiziale: occorre compilare e trasmettere il Mod. RD1 di Agenzia delle Entrate – Riscossione (http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/modulistica/RD1.pdf) domandando un’attestazione sulla situazione debitoria (nel caso del quesito formulato, risulterà l’assenza di debito) e/o un’attestazione riguardante la perdita di efficacia del pignoramento ex art. 72-bis, stante il decorso del termine di 60 giorni.
Il mancato rilascio della certificazione richiesta giustifica – oltre a un eventuale ricorso al giudice amministrativo per la violazione del diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione (Legge 241/1990) – un’iniziativa giudiziale (ferma restando l’esigenza di un interesse ex art. 100 c.p.c. ad ottenere l’accertamento in giudizio della avvenuta “liberazione” del conto).
Riguardo a questa il richiedente formula diverse ipotesi:
1. opposizione all’esecuzione: la strada pare impraticabile proprio perché nessuna esecuzione è in corso, né l’AdER minaccia o sta procedendo (peraltro, l’esecuzione ex art. 72-bis si conclude col pagamento del terzo)
2. giudizio ordinario di cognizione per ottenere condanna di AdER a rilasciare la dichiarazione: oltre alla preclusione teorica alla condanna ad un facere infungibile, lo strumento non appare appropriato per lo scopo, posto che ciò che interessa al debitore (rectius, ex-debitore) è l’accertamento dell’insussistenza del debito; quest’ultimo, però, non può essere compiuto davanti al giudice tributario (il giudizio è impugnatorio-demolitivo e non di accertamento) e, inoltre, non avrebbe automatica efficacia nei confronti dell’istituto di credito
3. giudizio ordinario di cognizione nei confronti della banca: è questa, in ipotesi, la soluzione che appare più corretta, sia perché è la banca la controparte del contratto di conto corrente che inibisce al correntista le movimentazioni, sia perché è quest’ultima che deve addurre le ragioni che giustificano il suo operato; a fronte dell’obiezione “il conto è vincolato da AdER”, il giudice potrà accertare che il vincolo è venuto meno o per decorso del termine o per intervenuto pagamento del debito (eventualmente, potrebbe essere disposta la chiamata in causa dell’agente della riscossione) e accertare l’insussistenza di un attuale impedimento alla movimentazione del conto. In altre parole, l’effetto automatico della caducazione del vincolo una volta decorso il termine di 60 giorni (e, a maggior ragione, dopo il pagamento del debito), non consente alla banca di vincolare le rimesse affluite sul conto e di bloccare l’operatività di questo.
È ovvio che la via stragiudiziale sopra suggerita (compilazione e trasmissione del Mod. RD1) appare la soluzione più rapida ed economica.