L' esperto risponde

Precetto

Per rilascio Descrizione dell’immobile Variazione dei dati catastali successiva alla formazione del titolo - Irrilevanza

L'esperto risponde alla domanda:

La variazione catastale dei dati dell'immobile di cui chiedo il rilascio avvenuta successivamente al deposito della sentenza inficia il titolo esecutivo? o più semplicemente nel precetto di rilascio devo indicare la variazione catastale?

I dati catastali costituiscono l’elemento identificativo univoco di un immobile richiesto per il pignoramento immobiliare (Cass. 11272/2014), ma un tale grado di precisione non è richiesto per l’esecuzione per rilascio.

Infatti, il precetto prodromico all’esecuzione per rilascio di immobili deve contenere, oltre alle indicazioni dell'art. 480 c.p.c., “anche la descrizione sommaria dei beni” di cui si chiede il rilascio (art. 605 c.p.c.), “con l’indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione” (Cass. 5782/1982).

La descrizione del bene può essere omessa nel precetto quando sia contenuta nel titolo esecutivo, dato che la finalità della legge non è quella di pretendere una ripetizione inutile, bensì quella di ben identificare il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione (Cass. 2485/1962; Cass. 2579/1982).

Inoltre, la descrizione del precetto può essere posta in relazione e anche integrata con quella contenuta nel titolo esecutivo (Cass. 812/1978).

Ciò premesso – considerando la lettera (“descrizione sommaria”) e lo scopo dell’art. 605 c.p.c. (ben identificare il cespite oggetto della minacciata esecuzione) – il dato catastale potrebbe anche essere omesso nel precetto per rilascio, purché l’atto contenga sufficienti elementi per l’individuazione dell’immobile.

Si deve categoricamente escludere che una variazione catastale successiva alla formazione del titolo possa inficiare la validità di quest’ultimo (e, quindi, costringere il creditore a procurarsene un altro).

Dal punto di vista pratico (rispondendo al concreto quesito qui posto), il creditore precettante dovrebbe riportare nel precetto i dati che identificano il cespite contenuti nel titolo esecutivo e, inoltre, precisare nell’atto di intimazione i nuovi dati derivanti dall’intervenuta variazione catastale; in tal modo, il bene sarebbe univocamente individuato e porrebbe il creditore al riparo da capziose opposizioni ex art. 617 c.p.c.

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