L'esperto risponde alla domanda:
Dopo la rituale notifica del precetto e del successivo pignoramento presso terzi il debitore trova un accordo con il creditore per il pagamento del proprio debito dilazionando la somma in quattro mesi. Conseguentemente il creditore non iscrive a ruolo il pignoramento presso terzi (nonostante dichiarazione positiva del terzo) ed alla mancata iscrizione a ruolo fa seguire dichiarazione di inefficacia ex art. 164 ter disp. at.. c.p.c. Dopo il pagamento delle prime due rate il debitore smette di effettuare i concordati pagamenti. Per recuperare la somma residua come si dovrà comportare il creditore? Notificare direttamente un nuovo pignoramento anche se sono trascorsi 90 giorni dalla notifica del precetto? (v. Cass. 9966/2006) Ovvero, nella consapevolezza di un possibile rifiuto da parte dell'Ufficiale Giudiziario a notificare un pignoramento oltre il termine di 90 gg. dalla notifica del precetto, notificare un nuovo precetto? Ed in questo caso potrà inserire i compensi e le spese del primo precetto? (v. Cass. 8298/2011)? Oppure non potrà inserire nel nuovo precetto compensi e spese del primo? (v. sempre Cass. 8298/2011).
Nel quesito si dà atto che il creditore ha notificato il precetto e ha poi intrapreso la procedura espropriativa presso terzi, ma il pignoramento ha perso efficacia in conseguenza della mancata iscrizione a ruolo.
La ragione che ha indotto il creditore a non dar corso all’esecuzione forzata risiede in un accordo col debitore relativo al pagamento rateale del debito, accordo rimasto parzialmente inadempiuto.
Occorre la notifica di un nuovo atto di precetto (essendo decorsi 90 giorni dalla precedente intimazione) oppure il creditore può procedere direttamente ad un nuovo pignoramento (avendo soddisfatto il termine ex art. 481 c.p.c. avviando la precedente procedura)?
Il termine di 90 giorni prescritto dall’art. 481 c.p.c., entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza (in quanto attiene unicamente all’inattività processuale del creditore), la quale è impedita esclusivamente dall’inizio dell'esecuzione (Cass. 9966/2006; Cass. 11578/2005; Cass. 3471/1972; Cass. 3808/1968); se, però, l’esecuzione forzata è cominciata entro 90 giorni dalla notifica dell’intimazione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare – anche successivamente e in base all'unico atto di precetto – altre procedure espropriative (Cass. 9966/2006).
La strada ora indicata non è però, praticabile, nel caso de quo, non già per l’eventuale rifiuto dell’ufficiale giudiziario (che potrebbe essere impugnato con ricorso al presidente del tribunale ex art. 60 c.p.c.; v. Cass. 3030/1992; Cass. 7674/2008; Cass. 19573/2015; Cass. 5175/2018), ma piuttosto perché la procedura esecutiva (poi abortita) non può dirsi iniziata.
Infatti, l’art. 491 c.p.c. individua nel compimento dell’atto di pignoramento l’inizio dell’espropriazione.
Il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito (Cass. 5529/2011); di conseguenza, non essendosi perfezionata la fattispecie, non c’è stato inizio della procedura. A ciò si aggiunge che il pignoramento, stante la mancata iscrizione a ruolo, è ex lege improduttivo di effetti.
Conseguentemente, prima di intraprendere l’esecuzione forzata, il creditore è tenuto a notificare un ulteriore atto di precetto, essendo decorso il periodo di efficacia della precedente intimazione.
Le spese del precetto divenuto inefficace restano definitivamente a carico dell’intimante che le ha anticipate, senza possibilità di recupero delle stesse in successive esecuzioni, stante il disposto dell’art. 95 c.p.c. (Cass. 20836/2006; Cass. 8298/2011; Cass. 22509/2014; Cass. 24571/2018).
Deve tuttavia segnalarsi – in contrasto con l’orientamento assolutamente dominante – un precedente isolato (invero non particolarmente motivato e non seguito dalla successiva giurisprudenza), secondo il quale la pendenza di trattative instaurate col debitore giustifica la rinnovazione del precetto e anche la ripetizione delle spese dell’atto di intimazione precedente (Cass. 24809/2013).
In conclusione, il creditore che abbia omesso di iniziare l’esecuzione forzata entro il termine dell’art. 481, comma 1, c.p.c. sopporta in via definitiva le spese del precetto perento e non può pretenderne il rimborso con successivi atti di intimazioni o in altre successive procedure esecutive (avverso siffatta pretesa il debitore potrebbe vittoriosamente reagire contestando il diritto di agire in executivis con l’opposizione ex art. 615 c.p.c.).