L'esperto risponde alla domanda:
Risarcimento danni
A seguito di una Perizia redatta nel 2015 sono state fatte successivamente delle aste giudiziarie. Dopo diverse aste giudiziarie è stato emesso il decreto di trasferimento circa un anno fa all’odierno acquirente. A seguito di ciò, oggi, un anno dopo, parte acquirente richiede il risarcimento degli esborsi sostenuti per la compravendita lamentando di aver trovato delle lacune nella perizia di stima. Come si deve comportare il Ctu una volta che è stata chiusa ed estinta definitivamente la procedura con la vendita?
Secondo la giurisprudenza di legittimità – Cass., 18 settembre 2015, n. 18313 – l’esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l’incarico, al consulente tecnico d’ufficio ed è soggetto al medesimo regime di responsabilità previsto dall’art. 64 c.p.c. (“… il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”).
La stessa sentenza ha affermato che, ai fini della configurabilità della responsabilità dello stimatore, è del tutto irrilevante che la sua attività sia svolta in una fase solo iniziale della procedura esecutiva e che la perizia venga recepita nell’ordinanza di vendita.
Inoltre, pur prestando il perito la propria opera nell’interesse della giustizia, le funzioni dell’ausiliario del giudice non hanno natura giurisdizionale e questo non può, dunque, invocare l’applicazione della legge n. 117 del 1988 nella causa di risarcimento dei danni, né con riguardo alla concorrente responsabilità del Ministero della giustizia, né per le limitazioni di responsabilità previste dalla citata disciplina.
Nella fattispecie esaminata, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna dello stimatore – che aveva redatto una stima errata indicando per difetto la superficie dell’immobile – al risarcimento dei danni in favore di coloro ai quali era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l’aggiudicazione del bene.
Si può desumere dalla suddetta pronuncia (e anche da quella di seguito richiamata) che la conclusione della procedura non impedisce l’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti dello stimatore.
Il quesito non chiarisce quali lacune sono imputate all’esperto dall’acquirente dell’immobile.
In proposito si osserva che, in un altro precedente di legittimità (Cass., 23 giugno 2016, n. 13010), la Suprema Corte ha statuito che il perito risponde nei confronti dell’aggiudicatario per il danno da questi patito in virtù dell’erronea valutazione dell’immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell’incarico e sempreché la sua condotta determini una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell’acquirente.
In altri termini, la responsabilità del perito non è configurabile quando l’aggiudicatario, preteso danneggiato, non abbia adeguatamente valutato le risultanze dell’elaborato peritale: nel caso, si è esclusa la responsabilità dello stimatore in relazione ai costi sostenuti dall’aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell’immobile acquistato (maggiori rispetto a quelli indicati in perizia), perché l’aggiudicatario/acquirente (disattento) non aveva considerato che l’ausiliario aveva rappresentato nell’elaborato la mancanza di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri.
In conclusione, l’esperto stimatore ha il dovere di fornire, nella perizia, informazioni precise e veritiere, esponendosi altrimenti a responsabilità risarcitoria nei confronti dell’aggiudicatario che – ragionevolmente confidando nelle risultanze dell’elaborato peritale dopo averlo attentamente esaminato – abbia subito un pregiudizio; tale responsabilità può astrattamente riguardare tutti gli elementi informativi elencati nell’art. 173-bis disp. att. c.p.c. (e non solo il dato relativo alla superficie dell’immobile, come nel caso esaminato da Cass. 18313/2015).