L'esperto risponde alla domanda:
Tizio condannato dal Tribunale penale a pagare una provvisionale a Caio è assolto in appello. Caio propone ricorso per Cassazione ai soli effetti civili. La Suprema corte accoglie il ricorso e rinvia la parte offesa in sede civile ai sensi dell’art.622 c.p.p..
Il giudizio non viene riassunto ma Caio aziona esecutivamente la statuizione del Tribunale penale sulla provvisionale. In fase esecutiva il difensore di Tizio si costituisce ma senza proporre alcuna apposizione.
Il G.E. assegna il credito ai sensi dell’art.553 c.p.c..
QUESITO: la mancata riassunzione dinanzi al Giudice del rinvio in sede civile inevitabilmente comporta la inesistenza del titolo esecutivo conseguito sulla provvisionale. Posto che l’ordinanza del G.E. non ha ancora avuto esecuzione (stante un precedente pignoramento gravante sul salario del debitore) Tizio sarebbe legittimato a impugnare tardivamente l’ordinanza di assegnazione ex art. 617 e 486 c.p.c. eccependo la nullità ab imis dell’intero processo esecutivo stante l’inidoneità del titolo azionato a imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all’espropriazione per carenza dei requisiti di cui all’art. 543 c.p.c.?
La condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale costituisce ex lege titolo esecutivo (in proposito, v. Cass, 6022/2017).
Nella fattispecie, però, la condanna emessa in primo grado è stata riformata dalla corte d’appello (penale) e la statuizione resa dal giudice del gravame sostituisce la precedente con conseguente caducazione del titolo esecutivo.
L’annullamento ex art. 622 c.p.p. della sentenza d’appello da parte della Corte di cassazione non ha l’effetto di ripristinare la pronuncia di primo grado e, anzi, in forza della citata norma, il rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno produce la separazione del rapporto penale – nel quale rimane ferma l’autorità del giudicato assolutorio – da quello civile, che prosegue innanzi al giudice di rinvio e non è influenzato dal giudicato del giudice penale (Cass. 22794/2018). L’omessa riassunzione innanzi al giudice civile comporta l’estinzione del giudizio.
La ricostruzione ora svolta denota che Caio difettava di un titolo esecutivo per poter procedere in executivis nei confronti di Tizio.
La mancanza di titolo esecutivo in capo al creditore procedente è rilevabile in ogni stato e grado e anche d’ufficio: il giudice, infatti, in ossequio al principio nulla executio sine titulo, ha un ruolo di controllo sull’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva (da reputarsi illegittima con effetto ex tunc, in difetto di un valido titolo esecutivo) dovendo verificare che il titolo esista nel momento in cui la procedura è stata instaurata e che esso permanga durante tutto il corso del suo svolgimento fino alla sua definizione.
Proprio la definizione del processo esecutivo costituisce il limite oltre il quale l’originaria mancanza del titolo esecutivo (come si dirà, diverso è il discorso in caso di sopravvenuta caducazione del titolo) non può più essere fatta valere, nemmeno per fondare un’azione di ripetizione di indebito o una domanda risarcitoria.
Osta a tali azioni il principio di stabilità dei risultati del procedimento esecutivo, se non utilmente contestato mediante i rimedi tipici del processo stesso.
Difatti, in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata (Cass. 20994/2018).
La citata sentenza di legittimità aggiunge che, poiché il codice di rito appresta specifici rimedi per far valere eventuali errori in cui sia incorso il giudice dell’esecuzione, la totale inerzia dell’esecutato rispetto all’ordinanza di assegnazione preclude il successivo esercizio di ogni azione tendente a modificare o diminuire gli effetti che da essa derivano, compresa la condictio indebiti (sul punto anche Cass. 23182/2014: “Tanto pare agevolmente ricondursi all’esigenza di legalità intrinseca dell’attività giurisdizionale, la quale implica, a sua volta, che sia possibile e sufficiente, ma al tempo stesso necessario, per i soggetti che se ne ritengano lesi, reagire all’interno del processo e coi mezzi apprestati dall’ordinamento, affinché il risultato finale possa presumersi conforme a diritto: il sistema processuale, in definitiva, non consente la sopravvivenza di pretese di tutela dagli effetti pregiudizievoli dei suoi atti, nemmeno solo risarcitorie, al di fuori delle azioni tipiche a tanto destinate”).
In definitiva, vanno riconosciuti al provvedimento conclusivo del processo esecutivo (quale è l’ordinanza di assegnazione) non solo l’irrevocabilità (tipica dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione una volta che essi abbiano avuto esecuzione, ex art. 487 c.p.c.), ma soprattutto il carattere preclusivo che consegue alla mancata attivazione degli interessati nell’ambito dello stesso processo e con gli strumenti giuridici che questo offre a tutela degli interessi coinvolti.
Le soluzioni prospettate nel quesito non sono (più) praticabili:
A) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. presuppone che sia pendente il processo di espropriazione presso terzi che, invece, si è definitivamente concluso con l’ordinanza di assegnazione (Cass. 17524/2011; Cass. 4505/2011; Cass. 1768/1967);
B) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (che, peraltro, concerne la validità dell’ordinanza di assegnazione) deve essere esperita entro 20 giorni dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento (e nel quesito si ammette la tardività dell’azione che si prospetta, con conseguente sua inammissibilità);
C) non è possibile avanzare istanza esecutiva ex art. 486 c.p.c. (per far constare ex officio la carenza di titolo) al giudice di un’esecuzione che è ormai terminata.
Giova precisare che quanto sinora affermato si riferisce a una originaria carenza di titolo esecutivo non dedotta dalla parte debitrice con gli strumenti processuali preposti (col brocardo, vigilantibus non dormientibus iura succurrunt) e non già alle diverse fattispecie di 1) caducazione del titolo sopravvenuta alla conclusione della procedura oppure 2) di accoglimento dell’opposizione dell’esecuzione sopraggiunto al termine del processo esecutivo: infatti,
con riguardo all’ipotesi sub 1), la parte che ha pagato a seguito di una esecuzione fondata su un titolo esecutivo successivamente caducato ha diritto alla restituzione di quanto pagato, quale necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell’eliminazione dalla realtà giuridica dell’atto solutorio posto in essere a seguito della successiva pronuncia che ha caducato il titolo (Cass. 26926/2018);
in riferimento alla fattispecie sub 2), il soggetto espropriato che abbia fatto valere l’illegittimità dell’esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell’esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti del creditore al fine ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso (Cass. 26927/2018).