L'esperto risponde alla domanda:
In tema di esecuzione forzata per assegno di mantenimento, se il verbale di separazione e l'omologa muniti di formula esecutiva, vengono notificati unitamente ad atto di precetto (notifica andata a buon fine), se successivamente viene fatta espressa rinuncia al solo atto di precetto (per una irregolarità formale, un errore materiale nella redazione del precetto), Per procedere a notifica di nuovo atto di precetto devo reiterare anche la notifica del titolo esecutivo?
Come noto, l’avvio dell’esecuzione forzata deve essere preceduto dalla notificazione degli atti prodromici, titolo esecutivo (munito di formula esecutiva quando richiesto) e precetto.
È in facoltà del creditore rinunciare al precetto, anche solo parzialmente (Cass. 27538/2013), anche nel caso in cui il debitore intimato abbia già proposto opposizione avverso l’atto notificatogli (con conseguente cessazione della materia del contendere e regolamento delle spese secondo il criterio di soccombenza virtuale).
Parimenti, il creditore ha facoltà di rinnovare l’intimazione, ponendo così al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva da possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi del precedente atto, notificando al debitore un secondo atto di precetto (Cass. 18161/2012).
Una volta che il titolo esecutivo è stato notificato non occorre, per regola generale, un’ulteriore notificazione, né quando il creditore rinuncia al precetto, né quando il precetto perda efficacia per mancato inizio dell’esecuzione (art. 481 c.p.c.), né in caso di caducazione dell’intimazione per accoglimento dell’opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.).
Quest’ultima affermazione richiede, però, una precisazione: se il precetto è stato annullato per omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo, occorre evidentemente procedere ad una nuova notifica (arg. da Cass. 7026/1999, la quale statuisce che, con riferimento ad un’opposizione agli atti esecutivi proposta relativamente alla regolarità formale del titolo esecutivo o della sua notificazione, la rinnovazione della notificazione del titolo determina la cessazione della materia del contendere).
In conclusione, rispondendo al quesito, poiché nel caso di specie la rinuncia al precetto è legata ad un errore materiale nella redazione dell’atto di intimazione, non occorre procedere ad un’ulteriore notificazione del titolo esecutivo, fermo restando che il nuovo atto di precetto dovrà specificare la data di notifica del titolo eseguita precedentemente (art. 480, comma 2, c.p.c.).