L' esperto risponde

Vendita

Esecuzione mobiliare presso il debitore Istanza di assegnazione Condizioni

L'esperto risponde alla domanda:

Nell’esecuzione mobiliare è ammissibile presentare istanza di vendita del bene pignorato in subordine all’istanza di assegnazione? non esiste anche nell’esecuzione civile mobiliare il c.d. concorso successivo tra vendita ed assegnazione quanto all’oggetto?

L’istituto dell’assegnazione al creditore è espressamente previsto – nell’espropriazione mobiliare – dall’art. 529, comma 2, c.p.c. in forza del quale “dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato [i creditori] possono chiedere anche l’assegnazione”, in alternativa alla domanda di vendita.

La norma ha una limitata portata applicativa stante l’improbabile reperimento di titoli di credito (in giurisprudenza, Cass. 7166/1997 aveva ritenuto sussistere l’ipotesi in esame, nel caso di pignoramento caduto su un libretto di risparmio, da considerare come un titolo di credito) o di beni il cui valore sia fissato da listini ufficiali (non sono tali i ccdd. “mercuriali”, cioè i listini delle camere di commercio che riportano i prezzi medi delle merci).

Prima della riforma apportata dall’art. 10 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, il codice prevedeva anche un’altra assegnazione che il creditore poteva domandare necessariamente dopo l’esito infruttuoso di un tentativo di vendita (Cass. 1776/1975) e prima che fosse disposta un’altra vendita; infatti, l’art. 538, comma 2, c.p.c. recitava: “Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l’assegnazione per il prezzo fissato a norma dell’articolo 535 secondo comma, il giudice dell’esecuzione ordina un nuovo incanto, nel quale è ammessa qualsiasi offerta.”.

La menzionata riforma codicistica ha eliminato la previsione dell’assegnazione e, difatti, oggi l’art. 538 c.p.c. stabilisce che “quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente”.

Da più parti si è sostenuto che la modifica dell’art. 538 c.p.c. ha  eliminato, nell’esecuzione mobiliare, la possibilità, precedentemente riconosciuta al creditore, di domandare l’assegnazione satisfattiva, salvo che nell’ipotesi (residuale) disciplinata dall’art. 539 c.p.c. che prevede l’assegnazione (coattiva e non su domanda) dei preziosi: “Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori”.

In senso contrario si è recentemente pronunciata la Suprema Corte (Cass. 15596/2019) che – in una fattispecie avente ad oggetto la domanda di assegnazione (in esito a vendita infruttuosa) di quote di società a responsabilità limitata – ha affermato che nell’espropriazione forzata di cose mobili rimane consentita l’assegnazione al creditore del bene pignorato ai sensi dell’art. 505 c.p.c., nonostante la modifica dell’art. 538 c.p.c.

La Corte rileva, innanzitutto, che l’art. 505 c.p.c. (la cui rubrica è “Assegnazione”) tuttora prevede che “il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti” e che tale disposizione individua – sia per collocazione “topografica” tra le norme della “espropriazione forzata in generale”, sia per i numerosi richiami all’assegnazione contenuti in altre disposizioni codicistiche (artt. 492, 495, 497, 501, 502, implicitamente 534-bis, che rimanda agli artt. 591-bis, 590 e 591 c.p.c.) – “un istituto generale, teoricamente suscettibile di applicazione in qualsiasi tipo di esecuzione”.

Riguardo all’inciso “nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti” della seconda parte dell’art. 505 c.p.c., la sentenza precisa che l’assegnazione dei beni mobili non deve ritenersi limitata alle sole ipotesi degli artt. 529 (titoli di credito e merci quotate) e 539 (oro e argento) c.p.c., ma si limita a stabilire che se ci sono regole particolari per l’assegnazione, devono applicarsi, ovviamente, queste ultime, ma che – in mancanza di specifiche disposizioni – valgono i principi generali.

Quanto alla modifica dell’art. 538 c.p.c. intervenuta nel 2006, la Corte di legittimità spiega che il legislatore non ha soppresso l’istituto dell’assegnazione, ma ha solo reso il giudice libero di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione, ovviamente motivando sul punto in ragione della maggiore o minore fruttuosità della scelta.

In conclusione, per rispondere al quesito:

- il creditore può avanzare domanda di assegnazione, in alternativa alla istanza di vendita, dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato;

- qualora il tentativo di vendita si riveli infruttuoso, il giudice deve assegnare al creditore gli oggetti d’oro e d’argento per un valore non inferiore a quello intrinseco a tali beni;

- qualora il tentativo di vendita di beni diversi da oggetti d’oro o d’argento si riveli infruttuoso, il creditore può avanzare l’istanza di assegnazione delle cose pignorate, che il giudice non è tenuto ad accogliere purché dia congrua motivazione della propria decisione di disporre la vendita.

 

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