L'esperto risponde alla domanda:
Effetti della sospensione di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, conv. in legge 5 giugno 2020, n. 40: desidererei avere il vostro parere riguardo alla possibilità che la sospensione in oggetto si applichi anche ai titoli giudiziali esecutivi emessi prima o durante il periodo di sospensione.
L’art. 11 del d.l. n. 23/2020, conv. in legge n. 40/2020, si inserisce nel quadro delle misure dettate in favore delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19, onde garantirne la continuità operativa. Nella stesura attuale (ossia, nel testo risultante dalle modificazioni apportate in sede di conversione), detto articolo così recita: “1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate”.
Come in verità risulta evidente dal tenore complessivo dell’articolo, la relativa disciplina concerne esclusivamente i titoli di credito quali cambiali, assegni, ecc.; basti considerare, in proposito, il riferimento ai termini per la levata del protesto, alle segnalazioni finalizzate all’iscrizione al C.A.I., e così via.
Si può quindi concludere, con serenità, che i crediti derivanti da titoli esecutivi di formazione giudiziale restino senz’altro esclusi dalla disciplina indicata, sia che siano stati emessi prima, sia che lo siano stati durante il detto periodo di sospensione, non potendo interpretarsi estensivamente il riferimento “ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data”, riportato dallo stesso art. 11 cit., e quindi in ipotesi comprensivo di ogni titolo esecutivo, compresi quelli di formazione giudiziale.
Per i crediti portati datali ultimi, quindi, occorre far riferimento alla norma di portata generale dettata dall’art. 3, comma 6-bis, del d.l. n. 6/2020, conv. in legge n. 13/2020 (come introdotto dall’art. 91 del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020), che così recita: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
In proposito, si veda amplius D’Arrigo, Normativa d’emergenza, moratoria dei pagamenti e sospensione dei titoli esecutivi, pubblicato su questa Rivista il 18.8.2020.