L' esperto risponde

Estinzione

Insufficienza della documentazione ex art. 567 c.p.c. Mancata accettazione della qualità di erede da parte dell’esecutato Termine per introdurre il giudizio di cognizione per l’accertamento della qualità di erede Rispetto del termine da parte del procedente Estinzione del procedimento o inefficacia del pignoramento Esclusione

L'esperto risponde alla domanda:

Sarei molto interessato a conoscere l'esistenza di eventuali rimedi esperibili ad una ipotesi di specie come di seguito delineabile.

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare (per mutuo fondiario), al deposito della istanza di vendita, il G.E. rilevava la carenza documentale per l'assenza delle trascrizioni del ventennio relative ai beni staggiti, non essendo stata trascritta l'accettazione tacita dell’eredità, pur sussistendone i requisiti (come da insegnamento di Cass. n. 11638/14). Disposto, pertanto, ordine di integrazione ex art. 567, comma 3, c.p.c., il G.E. rinviava ad una successiva udienza per la verifica e per la decisione sull'istanza del creditore. Nelle more, e nel termine concesso dal G.E., il procedente instaurava giudizio sommario ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere l’accertamento della qualità di erede in capo all’esecutato e, quindi, la trascrizione giudiziale dell'accettazione tacita del debitore, onde sanare e proseguire proficuamente l'esecuzione. Tuttavia, l'udienza di verifica fissata veniva rinviata d'ufficio. Prima di detta udienza, interveniva la sospensione ex 624, comma 3, c.p.c. per accoglimento del reclamo proposto dal debitore a seguito di opposizione all’esecuzione. All'udienza di verifica, il G.E. non dichiarava l'estinzione della procedura ex artt. 567, ultimo comma, c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c., ma dava atto dell'intervenuta sospensione disposta dal Collegio. Segnatamente, il rinvio d'ufficio dell’udienza dinanzi al G.E. aveva posticipato la verifica di una possibile causa di decadenza comportante l'inefficacia del pignoramento, essendo il termine dei 60 gg. (D. l. n. 83/2015) previsto come perentorio. Avverso il provvedimento del G.E., si interponeva opposizione formale (art. 617, comma 2, c.p.c.), ma l'esito, subito dopo la fase cautelare, era di inammissibilità per "non luogo a provvedere". Nelle more, il giudizio esterno ex art. 702-bis c.p.c., riceveva la stessa sorte, non avendo accolto il Tribunale la visione espressa dalla resistente circa l’improcedibilità per pregiudizialità tecnica ex artt. 34 e 295 c.p.c., in relazione agli artt. 567, comma 3, c.p.c., e 172 disp. att. c.p.c., tra esecuzione e giudizio di cognizione, essendo - come in motivazione - il giudizio esecutivo principale sospeso e non estinto.

Il quesito qui rivolto involge propriamente la generale fase di stallo in cui, descrittivamente, si è ancorato il diritto di resistere all'espropriazione. In particolare, se sarà possibile esperire la medesima azione di opposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c., una volta riassunto il processo esecutivo, esauritasi la fase dell'opposizione principale (art. 615, comma 2, c.p.c.) nel caso di rigetto, per chiedere l'estinzione della procedura esecutiva per la decadenza dall'ordine di integrazione disposta dal G.E. ex artt. 567, comma 3, c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c.

Inoltre, se e quale rilievo possa avere, contestualmente, la cristallizzazione della sentenza di accertamento della qualità di erede (ex art. 702-bis c.p.c.), o se debba essere gravata in appello sussistendo il termine lungo.

Il quesito è estremamente articolato e complesso, e interessa specificamente la posizione del debitore esecutato che, investito dall’azione esecutiva promossa dal proprio creditore su beni di asserita provenienza ereditaria, non abbia tuttavia formalmente accettato l’eredità del proprio dante causa.

In tal caso, sovviene l’insegnamento della citata Cass. n. 11638/2014 (dettata in tema di esecuzione esattoriale, ma senz’altro valevole anche per l’esecuzione ordinaria), secondo cui “In materia di espropriazione immobiliare esattoriale (…), qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza”.

Poiché, nella specie, il giudice dell’esecuzione ha assegnato il termine per introdurre un giudizio di cognizione onde ottenere la declaratoria della qualità di erede, deve quindi inferirsene che, nella specie, il creditore non disponesse di un atto, implicante accettazione tacita dell’eredità, trascrivibile nei RR.II., restando quindi costretto ad agire in sede di cognizione ordinaria, come detto.

Ora, da quanto è dato comprendere, il creditore procedente ha senz’altro avviato il giudizio di cognizione entro il termine assegnatogli dal giudice dell’esecuzione, sicché può serenamente escludersi che all’udienza di verifica fissata dopo aver concesso il termine di cui all’art. 567, comma 3, c.p.c., il giudice stesso potesse senz’altro dichiarare l’estinzione: il creditore ha fatto quanto necessario per evitarla e per ottenere, quindi, un titolo idoneo a saldare la catena traslativa, così sanando il deficit originario. In tal caso, infatti (si tratta di questione che il citato precedente di legittimità dà per scontata), il giudice dell’esecuzione deve attendere l’esito del giudizio di cognizione, onde poi procedere in sede esecutiva, pur senza pronunciare una sospensione del procedimento tecnicamente intesa.

Pertanto, a prescindere dagli incagli procedurali descritti (che non aiutano a dipanare la matassa e che è senz’altro preferibile lasciare al proprio destino), non v’è dubbio che nella specie il debitore esecutato:

1)     si trovi senz’altro in una posizione di vantaggio, avendo ottenuto la sospensione dell’esecuzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. (questa è, verosimilmente, la ragione per cui il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’esecutato);

2)     possa chiedere l’estinzione della procedura ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c., ove il creditore procedente non abbia introdotto il giudizio di merito ex art. 615, comma 2, e 616 c.p.c., entro il termine fissato dal giudice dell’esecuzione (non è chiaro se ciò sia avvenuto o meno);

3)     ove il giudizio di opposizione all’esecuzione sia stato regolarmente introdotto, e l’opposizione venga alfine rigettata, non potrà certamente riproporre l’opposizione agli atti esecutivi in relazione al precedente provvedimento di non liquet, essendo già stata proposta e decisa (da quanto è dato capire, del tutto correttamente) in senso sfavorevole allo stesso debitore esecutato, dipendendo le sorti del procedimento esecutivo esclusivamente dall’esito del giudizio di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.;

4)     ove tale ultimo giudizio abbia esito sfavorevole per il creditore procedente (ossia, qualora questi non riesca a dimostrare la qualità di erede di Tizio del proprio debitore), il giudice dell’esecuzione non potrà che prenderne atto e rigettare l’istanza di vendita dei beni pignorati, per non appartenere essi all’esecutato (ancora la citata Cass. n. 11638/2014: “Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore”);

5)     ove invece l’esito del giudizio in discorso sia favorevole al creditore procedente, la trascrizione nei RR.II. della relativa sentenza (una volta passata in giudicato) salda la catena traslativa e assicura la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., sicché il creditore avrà definitivamente scongiurato la fattispecie estintiva e il giudice dell’esecuzione potrà legittimamente disporre la vendita dei beni pignorati;

6)     infine, per quanto non sia affatto chiaro quale sia stato, in concreto, l’esito del giudizio ex art. 702-bis c.p.c. introdotto dal procedente, è evidente che se esso sia stato definito con la declaratoria della qualità di erede del convenuto (per aver accertato la sua accettazione tacita dell’eredità del proprio dante causa, ex art. 485 c.c.), in mancanza di impugnazione, la questione sarà coperta dal giudicato, sicché il procedente potrà anticipare gli atti d’impulso della procedura esecutiva rimasta (provvisoriamente) nel limbo. Sarà quindi conveniente o opportuno (qualora si ritenga che la decisione sia errata, nel merito) proporre tempestivamente l’appello.

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