L' esperto risponde

Ipoteca

Revocatoria ordinaria di atto dispositivo Effetti nei confronti dei creditori Inefficacia relativa Pluralità di revocanti Possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sul bene da parte di uno dei revocanti in danno degli altri Esclusione

L'esperto risponde alla domanda:

È efficace e valida la ipoteca giudiziale iscritta, dopo aver vinto una revocatoria sul medesimo bene, da un creditore a danno dell'altro creditore, anch’esso vincitore nella medesima revocatoria? In sostanza, post revocatoria vittoriosa a favore di più creditori, uno di essi può acquisire una posizione di privilegio ipotecario iscrivendo la ipoteca giudiziale subito dopo la definitività della revocatoria?

Ai sensi dell’art. 2902 c.c., recante la disciplina degli “effetti” (così la rubrica) dell’azione revocatoria, «Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto».

La norma di cui al comma 1, dunque, attribuisce esplicitamente al creditore vittorioso il potere di promuovere, nei confronti del terzo acquirente, le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace, giacché la declaratoria di inefficacia dell’atto stesso comporta che esso mantiene ferma la sua validità, ma è inopponibile al creditore revocante. Si tratta, infatti, di inefficacia relativa, sicché da un lato il terzo acquirente mantiene ferma la titolarità del diritto acquisito (ove l’atto revocato abbia natura traslativa) erga omnes, ma dall’altro tale effetto non è opponibile al creditore che abbia agito in revocatoria e a quelli che abbiano fatto altrettanto (ex plurimis, Cass. n. 3676/2011), se del caso intervenendo (e trascrivendo la relativa domanda) nel giudizio da altri promosso al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia valevole anche loro confronti (donde la relatività dell’inefficacia, potendo beneficiare della pronuncia costitutiva i soli creditori vittoriosi; gli inerti, infatti, non possono neanche intervenire nel procedimento esecutivo avviato dai primi, proprio perché l’esecuzione avviene pur sempre in danno - oltre che del debitore - del terzo acquirente, tanto è vero che deve svolgersi nelle forme di cui all’art. 602 ss. c.p.c.).

Al riguardo, la giurisprudenza evidenzia anche come sia in concreto escluso alcun effetto recuperatorio del bene al patrimonio dell’alienante-debitore, restando esso soggetto all'aggressione del solo creditore istante (e di quelli intervenuti nel giudizio di cognizione) nella misura necessaria a soddisfare le sue (loro) ragioni (v. Cass. n. 1804/2000). Ma su ciò torneremo tra breve.

L’art. 2902, comma 2, c.c., invece, disciplina la naturale postergazione del terzo acquirente che abbia subito l’azione esecutiva del creditore vittorioso in revocatoria; egli potrà soddisfarsi sul ricavato del bene, per le proprie ragioni di credito, solo dopo che quest’ultimo si sia integralmente soddisfatto. In altre parole, i creditori vittoriosi in revocatoria sono preferiti rispetto al terzo che ha subito l’espropriazione (che, lo si ribadisce, si soddisfa in via postergata sull’eventuale supero della vendita forzata, per essere titolare del relativo diritto reale subastato, che evidentemente si trasferisce sul denaro residuo).

Ove peraltro il bene sia stato aggredito in via esecutiva dai creditori del terzo acquirente, questi prevalgono sul creditore in revocatoria che abbia trascritto la domanda in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento, ex art. 2915, comma 2, c.c., a meno che essi non siano in mala fede (ex art. 2652, n. 5, c.c.).

Venendo adesso più specificamente al quesito, si pone il problema di poter individuare – tra quei creditori dell’alienante-debitore che abbiano esperito vittoriosamente l’azione pauliana – una possibile graduazione nel soddisfacimento del credito. La questione può anche essere riguardata, sul piano generale, in relazione al come il diritto di prelazione ipotecaria possa interagire con la stessa azione ex art. 2901 c.c.

Al riguardo, occorre distinguere varie ipotesi.

1. La prima - eccentrica rispetto al quesito prospettato, ma che è opportuno riportare per ragioni di sistematicità - è che uno o più creditori avessero iscritto ipoteca in epoca precedente alla stipula dell’atto fraudolento.

In tal caso, difetta in realtà l’interesse stesso ad esperire l’azione revocatoria, ex art. 100 c.p.c., stante il diritto di sequela spettante all’ipotecario ai sensi dell’art. 2808 c.c., e ciò a meno che la garanzia non investisse una sola parte del bene oggetto di disposizione.

2. Può poi porsi il caso in cui uno o più creditori avessero iscritto l’ipoteca in epoca successiva alla stipula dell’atto fraudolento, ma prima della trascrizione della domanda revocatoria, ex art. 2652, comma 1, n. 5), c.c. In tal caso, poiché la sentenza – di natura costitutiva - che revoca l’atto retroagisce (una volta passata in giudicato) al momento della proposizione della domanda, la garanzia spiega pienamente la sua efficacia prendendo il grado dalla sua iscrizione, sicché il creditore vittorioso in revocatoria potrà agire in executivis anche nei confronti del terzo acquirente, col rango ipotecario (Cass. n. 1931/2004), da far valere eventualmente nei confronti del creditore dello stesso alienante-debitore, che abbia parimenti esperito vittoriosamente l’azione revocatoria.

3. La terza ed ultima ipotesi (ossia quella di cui al quesito), infine, concerne il caso in cui due o più creditori abbiano agito in revocatoria ed abbiano quindi ottenuto una sentenza a loro favorevole. Posto che, per quanto detto sull’inefficacia relativa (v. supra), essi soltanto possono aggredire esecutivamente il bene oggetto dell’atto dispositivo revocato (e ciò, ovviamente, o procedendo cumulativamente al pignoramento, ovvero intervenendo nella procedura esecutiva da uno di loro avviata), si pone il problema del concorso tra gli stessi sul ricavato del bene oggetto dell’atto dispositivo, ed in particolare se sia possibile che uno tra essi “bruci” sul tempo l’altro o gli altri, iscrivendo una ipoteca giudiziale sul bene.

L’art. 2902, comma 1, c.c., in proposito, nulla dice, limitandosi ad affermare che, per effetto della sentenza che dichiara l’inefficacia, il creditore può promuovere nei confronti del terzo le azioni esecutive o conservative.

Tali ultime, in particolare, concernono quelle azioni cautelari (quali principalmente il sequestro conservativo) che mirano ad anticipare l’effetto di indisponibilità tipico del pignoramento, ex art. 2906 c.c. Il che ha un senso quando, ovviamente, il creditore non sia ancora dotato di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., e non possa ancora aggredire il bene (si rammenta che il creditore che agisce in revocatoria può anche essere titolare di una mera aspettativa di credito, non occorrendo che lo stesso sia già consacrato in un titolo).

Resta da comprendere, dunque, se nella facoltà di agire esecutivamente attribuita dalla sentenza sia ricompresa o meno quella di poter acquisire, prima dell’esercizio dell’azione esecutiva in senso stretto (che inizia col pignoramento, ex art. 491 c.p.c.), la prelazione ipotecaria giudiziale, con l’effetto di alterare la par condicio rispetto agli altri creditori vittoriosi in revocatoria. Il che rileva specialmente, si badi, nell’ipotesi in cui il ricavato del bene non sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori concorrenti, scopo ultimo dell’azione pauliana (v. la già citata Cass. n. 1804/2000).

Riteniamo che ragioni di sistematicità facciano propendere nel senso che il concorso tra detti creditori non possa essere alterato da iniziative come quelle prospettate nel quesito (accensione di ipoteca giudiziale in danno degli altri concorrenti) e che, quindi, l’art. 2902, comma 1, c.c. (laddove, in particolare, attribuisce al creditore vittorioso il potere di avviare l’azione esecutiva) sia di stretta interpretazione.

Infatti, v’è anzitutto da ribadire che lo scopo dell’azione pauliana è quello di ripristinare la garanzia patrimoniale generica del debitore, giacché la sentenza retroagisce al momento della trascrizione della domanda giudiziale, pur senza determinare il rientro del bene oggetto dell’atto di disposizione nel patrimonio del debitore stesso.

Il che, anche dal punto di vista che qui interessa, ha due importanti ricadute pratiche: a) il diritto trasferito al terzo resta nella titolarità di quest’ultimo; b) l’azione esecutiva si svolge, quindi, su un bene che non è del debitore.

In questo quadro, dunque, l’attività del creditore che accenda la garanzia ipotecaria ai sensi dell’art. 2818 c.c. è un fuor d’opera,  l’art. 2902 c.c. soltanto assicurando al creditore vittorioso (e a quelli che siano intervenuti nel giudizio di cognizione) il potere di aggredire esecutivamente quel bene come se fosse ancora del debitore e di essere preferiti nel concorso con i creditori del terzo acquirente e con quest’ultimo, per le ragioni di credito che questi possa vantare nei confronti dell’alienante (v. supra).

Insomma, non è possibile accendere, nel caso prospettato, l’ipoteca giudiziale sul bene oggetto dell’atto dispositivo revocato, per crediti vantati nei confronti del debitore convenuto, perché esso non è del debitore, ma del terzo, mentre la norma che attribuisce la facoltà di aggredirlo esecutivamente è senz’altro di stretta interpretazione.  Del resto, ove anche lo volesse, il debitore giammai potrebbe concedere ipoteca volontaria su quel bene, dopo la sentenza che dichiara l’inefficacia, proprio per le stesse ragioni appena dette, il che conferma la bontà della ricostruzione.  

Si aggiunga che, ai sensi dell’art. 2818 c.c., l’ipoteca giudiziale può essere iscritta in forza di sentenza di condanna o altro provvedimento giudiziale previsto dalla legge; non è chiaro, nel caso prospettato, quale sia il titolo in forza del quale l’ipoteca è stata accesa, ma da ciò deriva una ulteriore limitazione di cui, ad abundantiam, occorre tener conto.

In definitiva, l’ipoteca giudiziale iscritta come da quesito è inefficace e inopponibile al creditore revocante concorrente, sicché il giudice dell’esecuzione, in sede di distribuzione, non potrà tenerne conto. Di conseguenza, i crediti in discorso vanno considerati - ai fini del concorso tra creditori vittoriosi in revocatoria - tutti di pari rango; ove pertanto la procedura esecutiva sia incapiente, essi andranno soddisfatti in proporzione al loro ammontare, secondo la regola generale dettata dall’art. 2782 c.c.  

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