L'esperto risponde alla domanda:
In assenza della Commissione che doveva essere preposta a vigilare sui provvedimenti disciplinari riguardo ai professionisti delegati in caso di revoca e cancellazione, è il Presidente del Tribunale a farne le veci. Contro i provvedimenti da questo adottati nei confronti del professionista che viene cancellato dall’elenco, che tipo di impugnazione deve essere proposta dall’interessato?
L’elenco disciplinato dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. fornisce i nominativi dei professionisti – avvocati, commercialisti e notai – abilitati a ricevere dal giudice la delega delle operazioni di vendita mobiliare (art. 534-bis c.p.c.) o immobiliare (art. 591-bis c.p.c.), ma anche ad esaminare, su designazione dell’ufficiale giudiziario, le scritture contabili dell’imprenditore debitore al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili (art. 492 c.p.c.).
Nel regime normativo vigente fino alla riforma del 2016 (e ancora applicabile in via provvisoria, come si dirà nel prosieguo) l’elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. è a sua volta costituito da tre sottoelenchi, formati dai Consigli degli Ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei commercialisti che, con frequenza triennale (a decorrere dall’1/3/2006), compilano e trasmettono le liste al Presidente del Tribunale, unitamente – per i soli avvocati e commercialisti – alle schede in cui ciascun professionista deve riportare le “specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali”.
Il comma 3 della disposizione succitata (nel testo anteriore alla novella del 2016) stabilisce che “Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione” e che “i professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo”.
Come detto, la Legge n. 119 del 2016, di conversione del D.L. n. 59 del 2016, ha completamente riscritto l’art. 179-ter disp. att. c.p.c., demandando ad una apposita (istituenda) commissione i compiti di provvedere alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco; riguardo a quest’ultima, la commissione “valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive”, sicché la revoca dell’incarico non comporta più l’automatica esclusione, essendo invece ammesso un sindacato (discrezionale) sulle ragioni della stessa (ferma restando l’impossibilità, per i professionisti cancellati, di essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo).
Le novellate disposizioni troveranno applicazione soltanto dopo dodici mesi dall’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia – da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (il termine è abbondantemente e vanamente scaduto) – relativo agli obblighi di formazione (art. 179–ter, comma 1, disp. att. c.p.c.). Sino a tale momento “le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto art. 179-ter nel testo vigente prima” della modifica normativa (art. 5-bis, comma 5, Legge n. 119 del 2016).
Secondo la normativa tuttora applicabile, dunque, spetta al presidente del tribunale disporre, senza alcuna discrezionalità, la cancellazione dall’elenco dei professionisti che siano stati destinatari di revoca della delega, già conferita dal giudice dell’esecuzione, in ragione del mancato rispetto del termine e delle direttive impartite.
La disciplina legislativa non prevede alcuna possibilità di impugnare il provvedimento del presidente del tribunale che, del resto, è meramente consequenziale alla revoca della delega (per le ragioni suddette) da parte del g.e.
Proprio la totale mancanza di discrezionalità del capo dell’ufficio giudiziario esclude l’applicazione analogica – comunque preclusa dal principio di tassatività delle impugnazioni – del combinato disposto degli artt. 15 e 21 disp. att. c.p.c., riguardante il reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del consulente tecnico (soggetto assai diverso dal professionista delegato) o il ricorso al giudice amministrativo (strada da percorrere in caso di rigetto della istanza di iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici; v., tra le altre, Cons. Stato, 17/4/2018, n. 2278).
Ci si può interrogare, allora, sulla possibilità, per il professionista (già) delegato, di impugnare il provvedimento di revoca della delega assunto dal giudice dell’esecuzione.
Si osserva, innanzitutto, che non esiste, né può essere invocata per un’applicazione analogica, una norma come l’art. 37, comma 3, L.F. che espressamente ammette il reclamo avverso il decreto di revoca del curatore fallimentare.
Si potrebbe astrattamente ipotizzare l’impiego del rimedio generale costituito dalla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di revoca della delega.
Tuttavia, con riguardo al custode giudiziario, alcuni precedenti (non recenti) di legittimità hanno statuito che “ Il custode, quale organo ausiliario del giudice nel procedimento di sequestro giudiziario, non e legittimato a proporre opposizione alla esecuzione od agli atti esecutivi riguardanti i provvedimenti emessi nel giudizio in cui sia stato nominato, dovendosi egli uniformare semplicemente ai criteri ed ai limiti fissati dal giudice per la conservazione e l'amministrazione (eventualmente necessaria) dei beni sequestrati” (Cass. 381/1974; Cass. 4348/1979); in base alla natura di ausiliario del giudice – comune al custode e al delegato (pur se ausiliario sui generis) – si è portati ad escludere l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la revoca della delega (e il carattere strattamente fiduciario dell’incarico – che comporta anche il trasferimento di poteri giurisdizionali – costituisce argomento ad abundantiam a sostegno di tale conclusione).