L'esperto risponde alla domanda:
Chiedo cortesemente Vostre considerazioni e indicazioni circa la modalità di esclusione dalla comunione legale di un bene immobile acquistato in sede di espropriazione forzata da un soggetto in regime di comunione legale dei beni. In particolare se per escludere il bene immobile aggiudicato dalla comunione legale sia necessario che il coniuge, tramite il partecipante all'asta, renda la [sola] dichiarazione prevista dall’art.. 179 c.c., allegandola all'offerta oppure sia necessario depositare agli atti della procedura prima del Decreto di trasferimento: 1) una [semplice] scrittura privata sottoscritta dai coniugi contenente la dichiarazione del coniuge acquirente [( di cui all’art. 179 comma 1° lett. f) c.c.)] e del coniuge non acquirente (per gli effetti di una partecipazione ai sensi del 2° comma dell’art. 179 c.c.) ; 2) una "Convenzione di esclusione di beni dalla comunione legale" redatta con atto notarile. Dando poi atto nel decreto di trasferimento dell'esclusione del bene dalla comunione legale. Ho rilevato difformi modalità operative sul punto.
Le difformi modalità operative (delle quali si dà conto nel quesito) si riscontrano, effettivamente, anche nella prassi giudiziaria.
Sotto il profilo legislativo, l’art. 179 c.c. (ritenuto applicabile anche all’acquisto nella vendita forzata) prescrive che, per escludere dalla comunione l’acquisto di un bene immobile (o mobile registrato), deve risultare dall'atto di acquisto – di cui sia stato parte anche l'altro coniuge – l’espressa dichiarazione secondo cui il cespite è acquisito con il prezzo del trasferimento di beni personali.
Nell’ambito della vendita forzata le problematiche da risolvere sono, perciò, due:
1) la “partecipazione” di un soggetto all’atto traslativo, costituito dal decreto di trasferimento (che non viene sottoscritto dal giudice dell’esecuzione nel corso di un’udienza e non prevede, dunque, la partecipazione di alcuno);
2) le modalità attraverso le quali possa essere resa la dichiarazione del coniuge non acquirente circa il reimpiego di beni personali.
Va innanzitutto precisato che, al fine di evitare la ricaduta automatica in comunione, già nell’offerta irrevocabile il coniuge offerente deve aver precisato che il bene sarà escluso dalla comunione legale: infatti, poiché il bene deve essere trasferito al soggetto che ha presentato l’offerta, spetta a quest’ultimo indicare, sin dal momento del deposito della busta (anche telematica), che il trasferimento (in caso di aggiudicazione) sarà effettuato a suo esclusivo favore.
Una prima prassi muove da una nozione ampia di partecipazione all’atto di acquisto, reputandola una fattispecie “complessa” che trova il suo inizio nell’offerta irrevocabile, attribuisce il diritto al bene con l’aggiudicazione, si perfeziona col versamento del residuo prezzo (che costituisce condizione dello ius ad rem) e si conclude col decreto di trasferimento.
Nell’ambito di questa attività il “fulcro” è individuato nella gara (da cui scaturisce lo ius ad rem) e, pertanto, il coniuge estraneo all’acquisto è tenuto a partecipare alla gara rendendo al professionista delegato (dotato della qualifica di pubblico ufficiale e abilitato a ricevere la dichiarazione nel verbale), immediatamente dopo l’aggiudicazione, la dichiarazione prescritta dall’art. 179, comma 1, lett. f), e comma 2, c.c.
Detta dichiarazione è poi destinata a confluire nel decreto di trasferimento che, anche nelle successive formalità di trascrizione, individuerà il bene come proprietà esclusiva del coniuge offerente.
La soluzione, già seguita in diversi uffici giudiziari, è oggi impraticabile nel regime di vendita telematica, dato che la partecipazione “in presenza” è prevista solo nella vendita sincrona mista e che nella vendita asincrona manca un momento di contatto tra gli offerenti e il professionista delegato.
Già prima dell’effettiva entrata in vigore del D.M. 32/2015 in altri uffici si seguiva una prassi leggermente differente.
Il coniuge che intenda risultare esclusivo titolare del bene in vendita ha pur sempre l’onere di formulare la relativa precisazione nell’offerta; tuttavia, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione ai sensi dell’art. 179 c.c. deve essere trasmessa al professionista delegato prima della sottoscrizione (da parte del giudice) del decreto di trasferimento (e, quindi, entro la predisposizione della relativa bozza).
In tal modo, la “partecipazione” all’atto d’acquisto del coniuge non acquirente si inserisce comunque all’interno del procedimento teso all’alienazione, ma senza la necessità di una comparizione (difficoltosa o addirittura impossibile nella vendita telematica) al momento della gara.
Le forme richieste per la dichiarazione ex art. 179 c.c. “postuma” (alla gara) differiscono a seconda delle prassi: la semplice scrittura privata sottoscritta dai coniugi non sembra idonea a fornire le sufficienti garanzie formali; così, in alcuni uffici si richiede che essa sia stipulata con atto notarile (è, probabilmente, la “convenzione di esclusione di beni dalla comunione legale” a cui si riferisce il quesito); altri, invece, ritengono che la stessa possa essere ricevuta in un atto del cancelliere o del professionista delegato (anche se avvocato o commercialista, dati i poteri certificativi attribuitigli dall’art. 591-bis c.p.c., se estensivamente interpretato fino a ricomprendere atti che non sarebbero, a stretto rigore, tipici della procedura espropriativa).
L’esclusione dalla comunione legale, ovviamente, può avvenire anche dopo l’acquisto ma in tal caso occorre necessariamente la forma solenne (ex art. 162 c.c.) trattandosi di una convenzione matrimoniale.