L' esperto risponde

Compensi

Esperto stimatore Liquidazione successiva alla chiusura del processo esecutivo Conseguenze

L'esperto risponde alla domanda:

La procedura esecutiva in cui ero nominata custode e delegato alla vendita è stata estinta per distribuzione somme a seguito di approvazione del piano di riparto nel novembre 2019.

Il Ctu nominato nella procedura a febbraio 2021 ha fatto pervenire al GE istanza di liquidazione per il saldo dei compensi.

Si fa presente che lo scrivente aveva informato per tempo il CTU che i beni oggetti di procedura erano stati aggiudicati e che l’aggiudicatario aveva provveduto al pagamento del prezzo.

Senonché, con provvedimento del 3.06 us, il GE in accoglimento dell’istanza del CTU ha emesso decreto di liquidazione del saldo da pagare con i fondi della procedura. Proceduta tuttavia che è stata estinta, come sopra detto, nel 2019.

Secondo il CTU il pagamento del saldo oggi è carico del delegato. Secondo lo scrivente è a carico del creditore procedente.

Quesito: Posso fare istanza al GE e chiedere che il pagamento del saldo del compenso per il CTU sia posto a carico del creditore procedente che al tempo ha percepito a seguito della distribuzione delle somme altresì la quota prevista per il saldo al CTU?. Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

Il quesito presuppone l’esame di diverse problematiche.

La prima attiene al potere del giudice dell’esecuzione di liquidare i compensi dei propri ausiliari – tra i quali l’esperto stimatore (non è tecnicamente corretto definirlo “C.T.U.”, sebbe ne ta espressione gergale sia frequente) – dopo la chiusura del processo esecutivo.

In proposito, la Suprema Corte, superando dubbi dottrinali e giurisprudenziali sulla pretesa perdita del potere giurisdizionale conseguente alla chiusura della procedura, ha recentemente statuito che il giudice dell’esecuzione può liquidare il compenso dell’ausiliario (nella specie, il custode) anche dopo la dichiarazione di estinzione o di improseguibilità dell’esecuzione:

poiché l’attività del custode si chiude solo dopo la definizione anticipata del processo esecutivo (che avvenga per estinzione dovuta a causa tipica o per altra causa di improcedibilità), le spettanze dello stesso vanno ordinariamente liquidate dal giudice dell’esecuzione successivamente alla dichiarazione di estinzione o comunque alla dichiarazione di anticipata chiusura in rito del processo (in tal senso, cioè per l’ordinaria ammissibilità del provvedimento di liquidazione degli ausiliari del giudice dell’esecuzione dopo l’estinzione o la chiusura anticipata dello stesso, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., si vedano ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 29/01/2007, Rv. 595498-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878-01, in cui si richiamano Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9377 del 11/06/2003, Rv. 564170-01, nonché Sez. 3, Sentenza n. 8747 del 15/04/2011, Rv. 618050-01, relative alla più generale questione della sopravvivenza dei poteri del giudice dell’esecuzione di regolare le questioni consequenziali alla definizione anticipata del processo esecutivo, anche con riguardo alle eventuali opposizioni delle parti …” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12434 dell’11/5/2021).

Applicando il principio espresso alla fattispecie del quesito, si deve ritenere che il giudice mantenga il potere di liquidare l’esperto stimatore anche dopo la conclusione del processo esecutivo.

Il secondo – più spinoso – problema riguarda il soggetto a carico del quale va posto l’obbligo di pagamento del compenso.

La soluzione adottata dal giudice dell’esecuzione (pagamento con l’attivo della procedura) è corretta (e frequentemente applicata) ma non praticabile nel caso, stante la già avvenuta distribuzione del ricavato.

Plurime ragioni inducono ad escludere che il compenso possa essere posto direttamente a carico del professionista delegato alla redazione del piano di riparto.

Innanzitutto, se il decreto non prevede alcunché, nessuna pretesa può fondare lo stimatore su tale provvedimento.

In secondo luogo, le spese del processo (e degli ausiliari) sono sostenute dalle parti (art. 8 T.U.S.G.) e, nel processo di espropriazione, anticipate dal creditore procedente (art. 95 c.p.c.) e il giudice non può addossarle in via diretta ad uno dei propri ausiliari (solo l’art. 162 c.p.c. prevede tale evenienza, ma la norma è palesemente inapplicabile nella fattispecie de qua).

Inoltre, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ripete da numerosi anni che il consulente tecnico d’ufficio può esigere il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nel provvedimento di liquidazione del compenso o della sentenza che ha definito il giudizio, in quanto – salvi i rapporti interni tra le parti – l’ausiliario opera nell’interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale (ex multis, Cass. 23133/2015 e Cass. 3239/2018).

Ne consegue che l’esperto stimatore può dirigere le sue pretese nei confronti delle parti del processo esecutivo (tra le quali non si annovera di certo il professionista delegato), munendosi di un apposito titolo qualora il provvedimento di liquidazione del suo compenso ne indichi solo una o (come pare di capire dal quesito) non ne specifichi alcuna.

Questo non esclude, almeno in astratto, una responsabilità indiretta del professionista delegato per l’omessa indicazione della spesa nel progetto di distribuzione.

È ovvio che nessuna responsabilità possa essere attribuita al delegato qualora l’omissione sia interamente imputabile all’inerzia dello stimatore (ma, va detto, è precipuo compito del delegato verificare che tutte le spese siano inserite nel progetto di distribuzione).

Nessuna conseguenza pregiudizievole può derivare al delegato nel caso in cui lo stimatore recuperi il suo compenso dal debitore esecutato, il quale è tenuto a sopportare le spese del processo esecutivo al quale è stato assoggettato.

Lo stesso deve dirsi con riguardo al creditore rimasto incapiente: la riduzione del netto attribuito sarebbe comunque stata l’ineludibile conseguenza del riparto anche se il compenso fosse stato tempestivamente inserito.

Qualora, invece, il compenso vada a ricadere su un creditore integralmente soddisfatto nell’esecuzione, lo stesso vedrebbe ridotta la misura di soddisfazione del proprio credito per effetto del pagamento di un compenso che, ove tempestivamente considerato, sarebbe andato a gravare su altri creditori.

Quantomeno in astratto, dunque, quest’ultimo creditore potrebbe agire nei confronti del professionista delegato per il ristoro del pregiudizio subito.

 

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