L'esperto risponde alla domanda:
Sono custode di un immobile occupato da una famiglia in forza di un contratto di comodato con durata determinata, registrato ante pignoramento. Il custode deve aspettare la fine del comodato o può chiedere subito la risoluzione dello stesso?
Il comodato successivo al pignoramento è evidentemente inopponibile alla procedura e il comodatario, equiparato all’esecutato sotto il profilo processuale, deve in ogni caso soggiacere all’ordine di rilascio in favore del custode giudiziario avendo acquisito il godimento del bene dal debitore-custode in assenza di autorizzazione giudiziale.
Nessuna norma specifica riguarda l’opponibilità del comodato antecedente al pignoramento; la questione deve perciò essere risolta in base alle regole generali sulla cessazione del contratto.
Così, ex art. 1810 c.c., il custode giudiziario – subentrato nelle ragioni del comodante (poiché al custode spetta l’amministrazione del bene in pendenza della procedura) – può pretendere l’immediata restituzione dell’immobile concesso in comodato senza determinazione di durata (anche azionando direttamente l’ordine ex art. 560 c.p.c.).
L’art. 1809 c.c. disciplina, invece, la diversa fattispecie del comodato in cui è stato convenuto un termine per la restituzione: in tal caso, la richiesta di restituzione è giustificata solo se sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante. Tuttavia, il contratto ha efficacia esclusivamente inter partes e – non essendo configurabile un principio analogo a emptio non tollit locatum – non vincola in alcun modo il compratore del bene (Cass., 18 gennaio 2016, n. 664; Cass., 17 ottobre 1992, n. 11424; Cass., 17 dicembre 1969, n. 3986; Cass., 13 settembre 1963).
In ogni caso – o configurando la sopravvenuta espropriazione forzata quale circostanza idonea a giustificare la restituzione o avvalendosi anticipatamente delle prerogative concesse all’acquirente (effetto insito nell’ordine di liberazione) – il comodatario è tenuto alla restituzione.
In conclusione, il comodatario ha un titolo di godimento che è sempre inefficace nei confronti dei creditori e quindi dell’acquirente e, dunque, inevitabilmente non opponibile alla procedura