L' esperto risponde

Custodia

Fondo coltivato dall’esecutato Pattuizione di indennità per consentire la coltivazione Esclusione

L'esperto risponde alla domanda:

Nell'ipotesi di pignoramento di terreno agricolo, condotto dal debitore, il custode giudiziario nel richiedere l'indennità di occupazione deve stipulare un contratto o basta una semplice richiesta formale? Nel caso di stipula di un accordo per la corresponsione dell'indennità di occupazione rischia di incorrere nella applicazione della clausola legale relativa alla durata minima dei contratti d'affitto dei terreni agricoli (15 anni)?

Se ad esecuzione forzata è assoggettato un terreno agricolo, spetta al custode far propri i frutti attraverso la loro vendita una volta che siano giunti a maturazione, o con un’alienazione anteriore alla raccolta, oppure provvedendo a questa con maestranze assunte ad hoc, o, in alternativa, mediante la stipula di negozi per la prosecuzione della coltivazione nelle more del processo.

Anche i frutti lontani dalla maturazione sono inclusi nel compendio pignorato, come si evince (a contrario) dall’art. 516, comma 1, c.p.c., secondo cui “i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia”.

Quest’ultimo è tenuto a rilasciare il fondo (nel momento in cui viene emesso l’ordine di liberazione) e non può certo acquisire i frutti (che fanno parte, ex lege, del compendio pignorato).

La “indennità” a cui si riferisce il quesito è, in realtà, un risarcimento del danno derivante dall’occupazione sine titulo dell’immobile; è evidente, però, che la (indebita) concessione all’esecutato del diritto di proseguire la coltivazione esclude in radice la sussistenza dei presupposti per il risarcimento.

In altre parole, il custode non può consentire al debitore di appropriarsi dei frutti naturali del fondo, né è possibile “accontentarsi” di una indennità che, come tale, non ha alcun fondamento (Cass., 24 febbraio 2015, n. 3720, in relazione all’imposizione di un’eventuale indennità di occupazione all’esecutato, rappresenta la difficoltà di definire la “natura giuridica del rapporto che nascerebbe dall’accettazione di tale imposizione, né dei soggetti che ne sarebbero titolari”). Peraltro, ove non pagata, costringerebbe il custode ad esperire azioni contro un soggetto che già è sottoposto ad espropriazione forzata (con esito presumibilmente negativo).

È noto che il custode, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione (al quale spetta il potere di dirigere l’esecuzione ai sensi dell’art. 484 c.p.c.), può anche concedere in affitto i fondi (è derogabile la disciplina vincolistica dettata per le locazioni e gli affitti; Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1994, n. 459 e Cass., Sez. Un., 16 maggio 2013, n. 11830): in proposito si osserva che, sebbene sia praticata in alcuni uffici giudiziari, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di godimento (nel caso, un affitto) tra il custode professionale e il debitore esecutato, il quale, per effetto del pignoramento, perde la disponibilità del cespite (a meno che non si tratti di immobile abitato dal debitore e dai suoi familiari, ma non è la fattispecie descritta nel quesito). Del resto, anche in un’ottica di opportunità, appare improbabile che il debitore esecutato possa onorare il debito per i canoni e il godimento avrebbe il solo effetto – negativo – di ostacolare la vendita e la liberazione.

In conclusione, il custode non può pattuire la corresponsione di un’indennità per consentire all’esecutato di proseguire la coltivazione del fondo e appropriarsi dei frutti, indipendentemente dalla forma assunta da tale pattuizione.

 

Top