L'esperto risponde alla domanda:
Il comproprietario di un bene indiviso vuole depositare prima dell'udienza ex art. 600 c.p.c. istanza di attribuzione dell'intero ai sensi dell'art. 720 c.c. Il comproprietario, al momento del deposito dell'istanza, dovrà versare un deposito/acconto? Quando dovrà versare l'importo ai sensi dell'art. 568 c.p.c.? L'importo ai sensi dell'art 568 c.p.c. dovrà essere versato considerando la diminuzione di valore già calcolata dal perito?
Ai sensi dell’art. 180 disp. att. c.p.c., i comproprietari dei beni indivisi devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 c.p.c., il quale pone un rigoroso ordine di scelta dei provvedimenti da assumere nell’espropriazione di beni indivisi:
1. separazione in natura
Si tratta della soluzione preferita dal legislatore, ma la sua concreta praticabilità presuppone che la separazione sia “possibile” e “richiesta”.
La separazione si attua con ordinanza del giudice dell’esecuzione, che assegna al debitore esecutato una porzione materiale del bene, corrispondente al valore della quota pignorata.
2. giudizio di divisione incidentale
Con la divisione si individua l’oggetto dell’espropriazione forzata che potrà essere alienato coattivamente (in caso di assegnazione al debitore di un’identificata porzione del bene comune) oppure assegnato ai creditori, qualora dalla divisione scaturisca una somma di denaro, o come conguaglio o come prezzo ricavato dalla vendita del cespite. Attraverso la divisione, dunque, si scioglie la comunione, “trasformando” la quota indivisa o in un bene “intero” assegnato al debitore o in una somma di denaro.
3. alienazione della quota indivisa
L’ultima ipotesi, palesemente avversata dalla legge, è costituita dalla vendita della quota indivisa: difatti, solo se la separazione in natura non è richiesta o non è possibile e soltanto qualora il giudice ritenga “probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.”, è possibile procedere all’alienazione della quota.
L’excursus normativo che precede serve a dimostrare che, in base alle disposizioni codicistiche, il comproprietario non può avanzare l’istanza di assegnazione del bene (ex art. 720 c.c.) nell’ambito del processo esecutivo, dato che nel corso della procedura è ammessa esclusivamente la domanda di separazione in natura.
È nel giudizio divisorio (la cosiddetta “divisione endoesecutiva”, ossia il procedimento incidentale di cognizione che scaturisce dall’ordine del giudice dell’esecuzione) che il comproprietario può chiedere – a norma dell’art. 720 c.c. – che sia a lui assegnata l’intera quota dell’esecutato dietro versamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota del debitore, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori nell’ambito della procedura espropriativa. Del resto , è lo stesso giudice della divisione che, in mancanza di istanza del comproprietario e in presenza di immobile non comodamente divisibile, dispone la vendita dell’intero cespite, anche delle quote dei condividenti non esecutati.
In definitiva, in base alle menzionate disposizioni, non è consentito al comproprietario il deposito, prima dell'udienza ex art. 600 c.p.c., di un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione dell'intero ai sensi dell'art. 720 c.c.
Si deve tuttavia segnalare che, sulla scorta di una lettura dottrinale che professa la “divisione semplice” (adattando le regole codicistiche sul giudizio divisorio alle peculiarità dell’espropriazione di beni indivisi), in alcuni uffici giudiziari si ammette il comproprietario ad anticipare l’istanza ex art. 720 c.c. all’udienza del processo esecutivo deputata all’audizione degli interessati e all’assunzione dei provvedimenti ex art. 600 c.p.c.; nei tribunali che adottano tale prassi, solitamente si richiede che il comproprietario interessato all’attribuzione presenti istanza (irrevocabile) a norma dell’art. 720 c.c. nel corso dell’udienza e che la stessa sia accompagnata da cauzione (di solito, pari al 10% del valore di assegnazione); quanto al valore di assegnazione, alcuni giudici si tende a prendere a riferimento il valore del cespite al lordo delle decurtazioni operate dal perito per la messa in vendita della sola quota (posto che non si procede ad una vendita forzata della medesima) e ad escludere l’applicabilità dell’istituto dell’offerta minima (la riduzione del 25%, infatti, riguarda, infatti, le gare della vendita forzata e non la fattispecie de qua).
Si dubita della correttezza della prassi suindicata che, pur avendo il pregio di evitare un giudizio divisorio e di accorciare la durata del processo, realizza un “ibrido” tra il processo esecutivo e quello di divisione, con attribuzione al giudice dell’esecuzione del potere di adottare provvedimenti che gli spetterebbero soltanto quale giudice della cognizione.