L' esperto risponde

Pignoramento

Presso terzi Richiesta di integrazione al terzo pignorato Plurimi rinviI

L'esperto risponde alla domanda:

In un caso di pignoramento presso terzi dello stipendio di un lavoratore assunto a tempo determinato, il G.E. continua a rinviare (ben 7 rinvii di udienza) allo scopo di ottenere dal datore terzo pignorato integrazione della dichiarazione ex art. 547 cpc con cui dichiari se il rapporto alla data del ... è cessato . Il rapporto viene costantemente prorogato o rinnovato ma in G.E non assegna al creditore le somme già accantonate, né ordina al terzo di versare il 1/5 dello stipendio e del TFR sino a quando il rapporto cesserà. Cosa fare?

Occorre premettere che i plurimi rinvii del processo esecutivo non sono legittimi se gli stessi non sono necessari per attività indispensabili e sono, anzi, dovuti a inerzie delle parti o del terzo (che è ausiliario del giudice): “tanto nel processo di cognizione, quanto in quello di esecuzione, le udienze di mero rinvio non sono consentite” (Cass. 26935/2018).

Perciò, anziché rinviare per sette volte l’udienza, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto adottare – dopo un primo rinvio – i provvedimenti previsti dagli artt. 548, 549 e 553 c.p.c.: se gli elementi già acquisiti sono sufficienti (anche per effetto della ficta confessio ex art. 548 c.p.c., sempre che l’allegazione del creditore consenta l’identificazione del credito, si deve provvedere all’assegnazione; se, al contrario, le carenze della dichiarazione non rendono possibile l’esatta identificazione del credito nei confronti del terzo, su istanza di parte, si deve procede ai necessari accertamenti (nel contraddittorio tra le parti e con il terzo) per emettere l’ordinanza conclusiva del processo (che, in ipotesi, potrebbe anche essere reiettiva dell’istanza esecutiva del procedente).

La perdurante pendenza del processo non fa venir meno le responsabilità ex art. 546 c.p.c. del debitor debitoris, tenuto ad accantonare la frazione degli emolumenti spettanti al debitore principale sin dalla data del pignoramento, incluse le quote del TFR (Cass. 19708/2018); gli obblighi di custodia derivano direttamente dalla legge e non occorre che il giudice ordini al terzo di accantonare le somme.

Poiché ciò che rileva è il credito accumulato alla data dell’udienza di assegnazione e il credito futuro (fino alla cessazione del rapporto), la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato a procedura pendente si risolve, paradossalmente, in un “vantaggio” per il procedente, poiché la conclusione di un rapporto lavorativo e l’inizio di un altro non comporta il venir meno degli obblighi custodiali in capo al terzo pignorato.

Quest’ultima considerazione ha un senso, però, se il processo addiviene, prima o poi, a un epilogo, posto che la sua protratta durata non giova a nessuno: non al creditore, che non incassa; non al terzo pignorato, che mantiene responsabilità sulle somme pignorate; non al debitore principale, che si vede decurtate le entrate reddituali senza alcuna esdebitazione (nemmeno parziale).

In proposito, occorre che il creditore avanzi specifica istanza di assegnazione del credito o di accertamenti ex art. 549 c.p.c., facendo presente che l’illegittimità di ulteriori rinvii può comportare responsabilità risarcitorie per l’irragionevole durata del processo, oltre a responsabilità disciplinari del magistrato.

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