L'esperto risponde alla domanda:
Da quando e in ragione di quale normativa è obbligatorio presentare la domanda di partecipazione all’asta con marca da bollo? nell’ottobre 2018 è stato aggiudicato un immobile all’asta e, all’epoca, le disposizioni del Tribunale non prevedevano la marca da bollo, pertanto l’avviso era stato redatto senza detta indicazione; l’offerente (poi aggiudicatario) presentò quindi la domanda senza la marca da bollo. Oggi, a distanza di tre anni, la cancelleria mi chiede di attivarmi presso l’aggiudicatario per recuperare il bollo. Vorrei pertanto sapere da quando e in base a quale normativa è obbligatorio presentare la domanda con la marca da bollo.
Per la presentazione nella vendita immobiliare di un’offerta d’acquisto valida sotto il profilo fiscale, l’offerente è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo in base alla Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e l’art. 18, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 ha confermato tale obbligo impositivo (“La disciplina sull’imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1”).
Nella vendita telematica, le “Specifiche tecniche previste dall’art. 26 del decreto del ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile” (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_Tecniche_Portale_Vendite_Vendita_Telematica_Allegato_B_12012018.pdf), prevedono che il pagamento del “bollo digitale” (costituito dal file xml specificato dall’AgID relativo all’imposta dovuta) sia versato digitalmente e accluso all’offerta inviata all’indirizzo P.E.C. ministeriale.
La disciplina legislativa del contributo unificato (D.P.R. 115/2002) non esclude l’imposta di bollo per l’offerta avanzata nella vendita forzata, posto che la circolare n. 70/E emanata il 14/8/2002 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (in cui si esplicano i rapporti tra il contributo unificato e l’imposta di bollo in materia di atti giudiziari) ha precisato che “ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo appena esaminato, legato alla tipologia degli atti (atti processuali), ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo) … I terzi, in genere, scontano ordinariamente l’imposta di bollo sulle istanze, domande e copie degli atti e dei provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali perché non sono, a differenza delle parti, elementi costitutivi del rapporto processuale”.
In definitiva, l’offerente è terzo rispetto al processo esecutivo e, dunque, l’offerta è assoggettata all’imposta di bollo.
Si precisa che l’irregolarità fiscale non inficia la validità dell’offerta, né pregiudica la partecipazione all’esperimento di vendita o incide sull’esito della gara: l’art. 19 D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), come sostituito dall’art. 16, D.P.R. 30/12/1982, n. 955, stabilisce che “i giudici, … i cancellieri … non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati … a cura del cancelliere …, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento” (in tema, Cass. 3303/1996: “Per il disposto dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall’art. 16 d.P.R. n. 955/82, l’irregolarità fiscale degli atti processuali non ne costituisce causa di nullità o di inefficacia, ma comporta soltanto l’applicazione delle relative sanzioni di ordine tributario”; analogamente, Cass. 11587/2006 e Cass. 13006/1997).
La citata normativa – anche nella parte relativa alla verifica della correttezza fiscale degli atti giurisdizionali – si applica pure al professionista delegato, dato che questo svolge (tra l’altro) le funzioni di cancelliere (art. 591-bis c.p.c.) in relazione alle operazioni che gli sono state delegate.
Infine, poiché l’imposta di bollo è prevista dalla legge, è irrilevante che le disposizioni del tribunale non la prevedessero nel 2018.