L'esperto risponde alla domanda:
In caso di conversione del pignoramento, il custode può continuare a chiedere il pagamento dell'indennità di occupazione a terzi che abitano, senza titolo opponibile alla procedura, l'immobile? La norma dice che il pignoramento cessa con il pagamento dell'ultima rata, ma è anche vero che la conversione implica la sostituzione dell'immobile pignorato con una somma di denaro.
Come rilevato nel quesito, con la conversione si sostituisce l’oggetto del pignoramento con un importo in denaro.
Tuttavia, proprio l’art. 495, comma 6, c.p.c. stabilisce che «con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.».
Da tanto si evince che, fino all’integrale versamento dell’importo, l’oggetto del pignoramento continua ad essere l’immobile.
Durante la conversione, in mancanza di espresso esonero del giudice dell’esecuzione, il custode giudiziario precedentemente nominato deve proseguire la sua attività, inclusi i periodici accessi al bene per verificarne lo stato di conservazione e l’incasso di canoni di locazione o di indennità versate da terzi occupanti sine titulo.
Del resto, al termine della conversione si deve procedere alla distribuzione delle somme versate dall’esecutato (che ha facoltà di proporre opposizione ex art. 512 c.p.c.) e di quelle che costituiscono rendita o provento delle cose pignorate, oltre alla rendicontazione del custode giudiziario, il quale dovrà esporre anche le entrate percepite nelle more della conversione.