L' esperto risponde

Custodia

Immobile condotto in locazione Sopravvenuto fallimento del debitore esecutato - Riscossione dei canoni

L'esperto risponde alla domanda:

È in corso dal 2019 una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore procedente fondiario su un compendio condotto in locazione. L'utilizzatore paga regolarmente i canoni al custode. Da ottobre 2020 il debitore esecutato è stato dichiarato fallito. Il curatore fallimentare ha presentato apposita istanza al giudice dell'esecuzione con la richiesta di estinzione della procedura esecutiva. In attesa della pronuncia da parte del G.E., il pagamento dei canoni maturati dalla sentenza di fallimento deve pervenire al custode della esecuzione immobiliare o al fallimento?

Il dettato dell’art. 107 l. fall. nella sua attuale formulazione (e, quindi, dopo la riforma della disciplina delle procedure concorsuali) esclude un automatico subentro del curatore nell’espropriazione in corso: infatti, il curatore “può subentrarvi” o, in alternativa, domandare che la procedura sia dichiarata improcedibile.

La richiesta di improcedibilità non può essere accolta qualora l’esecuzione possa essere comunque proseguita dal creditore in deroga all’art. 51 l. fall. (come nell’espropriazione condotta dal creditore fondiario ex art. 41 TULB).

In alternativa all’improcedibilità, il curatore può decidere di surrogarsi al creditore procedente, facendone apposita dichiarazione al giudice dell’esecuzione.

Fintanto che la procedura esecutiva non è dichiarata improseguibile – e, a maggior ragione, in caso di prosecuzione dell’esecuzione – il giudice dell’esecuzione mantiene il suo potere di investire gli ausiliari e di designare il custode giudiziario e il suo potere di nomina non deve necessariamente avere come destinatario il curatore del fallimento (Cass., 2 giugno 1994, n. 5352).

Proprio dall’autonomia della procedura esecutiva individuale (finché pendente) si desume che il custode giudiziario non decade per effetto della pronuncia di fallimento e, anzi, mantiene la sua legittimazione a riscuotere i canoni locativi dell’immobile pignorato, i quali costituiscono frutti civili del bene facenti parte del compendio pignorato (art. 2912 c.c.).

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