L' esperto risponde

Distribuzione del ricavato

Pluralità di beni ipotecati Formazione di plurime masse

L'esperto risponde alla domanda:

Un creditore individua i beni immobili di un debitore mediante visura per soggetto e vi iscrive ipoteca giudiziale. Dopo qualche tempo procede al pignoramento immobiliare. Al momento della vendita, il delegato osserva che nel pignoramento manca la indicazione di un bene comune non censibile, comune a tutti gli altri mappali (corte esterna esclusiva dell'abitazione) che non emerge dalle visure per soggetto, ma solo dall'esame degli elaborati planimetrici. Il Giudice ordina la integrazione del pignoramento, nel senso che ordina al creditore di iniziare una nuova procedura esecutiva che andrà riunita alla precedente. Nel processo esecutivo intervengono anche altri creditori pignoratizi i quali hanno iscritto l'ipoteca dopo quella del creditore procedente, ma sull'intero compendio ovvero anche sulla corte esclusiva. Cosa deve fare il creditore procedente? Può confidare che si tenga conto della sua ipoteca?

Nel caso esposto nel quesito risultano pignorati, in due momenti diversi (non è qui in esame il provvedimento del giudice che “ordina” di integrare il pignoramento), diversi beni.

Alcuni di essi sono gravati da ipoteca di grado più elevato da uno dei creditori (per semplicità, Tizio); tutti sono ipotecati da ipoteche successive di altri creditori (per semplicità, Caio e Sempronio).

Nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita unitaria (in unico lotto) di tutti i cespiti occorrerà procedere alla formazione di plurime masse passive in cui articolare il riparto.

Detta necessità si profila perché il concorso dei creditori avviene in maniera differenziata sull’attivo di ciascun immobile (o di ciascun gruppo di immobili), in conseguenza della esistenza di cause legittime di prelazione insistenti solo su alcuni beni.

Per formare le due masse passive si dovrà prendere a riferimento il valore di stima di ciascuno dei diversi beni componenti il lotto (per semplicità, nell’esempio che segue: A sono i beni inizialmente colpiti; B sono i beni – il B.C.N.C. costituito dalla corte – pignorati in seconda battuta) ed effettuare una proporzione tra quello e il valore di realizzo del lotto:

A stimato : A+B stimato = massa A : A+B realizzato

B stimato : A+B stimato = massa B : A+B realizzato

Una volta individuate le masse A e B, su ciascuna di esse dovranno graduarsi i crediti in base ai differenti privilegi:

1) spese di giustizia ex art. 2770 c.c.

2) crediti privilegiati (sono pochi i privilegi anteposti alle ipoteche)

3) creditori ipotecari (secondo il grado)

4) creditori in collocazione sussidiaria (art. 2776 c.c.)

5) crediti chirografari tempestivi

6) crediti chirografari tardivi.

Risulterà così che Tizio potrà soddisfarsi con preferenza, rispetto a Caio e Sempronio, sulla massa A.

Sulla massa B, invece, Tizio, una volta rimborsate le spese di giustizia per il pignoramento della corte (art. 2770 c.c.), sarà postergato alle ipoteche di Caio e Sempronio e potrà trovare soddisfazione, in caso di capienza, come creditore chirografario, dato che la sua ipoteca (per quanto risulta dal quesito) non riguardava il B.C.N.C.

 

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