L'esperto risponde alla domanda:
Desidererei conoscere il vostro parere circa la necessità o meno che l'intimazione all'asporto dei beni mobili estranei alla procedura e contenuti nell'immobile pignorato debba necessariamente essere preceduto da ordine di liberazione del G.E. ovvero se tale attività possa essere posta in essere dal custode di sua iniziativa anche in assenza di ordine di liberazione; ed inoltre se detta attività possa essere attuata in qualsiasi momento successivo all'udienza ex art. 569 c.p.c. se l'immobile in questione non costituisca l'abitazione primaria del debitore e dei suoi familiari.
Ai sensi dell’art. 560, comma 6, c.p.c. (nella formulazione successiva alla modifica normativa apportata dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8), «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.».
La disposizione riprende il testo della norma successivo al D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119 (poi modificato D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12), e recupera il principio secondo cui il rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 560 c.p.c. deve essere effettivo e totale: è escluso, perciò, che i beni mobili possano rimanere nel fabbricato addossando all’aggiudicatario il compito di farsi carico della loro custodia o della loro rimozione.
Se nell’immobile vengono rinvenuti mobili o documenti estranei all’attuazione dell’ordine di rilascio, questi vanno asportati, a cura della parte tenuta al rilascio ovvero del soggetto al quale risultano appartenere, in un termine non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza.
Il termine per l’asporto è fissato dal medesimo custode che rinviene il suo potere nel provvedimento del giudice dell’esecuzione che dispone il rilascio del cespite.
Se l’intimazione del custode resta ineseguita, opera la presunzione di derelictio e i beni vengono avviati allo smaltimento o alla distruzione da parte del custode stesso (salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione), il quale è autorizzato al compimento di tale attività dal provvedimento che dispone il rilascio.
L’attività presuppone, ovviamente, che sia compiuto un “inventario” dei cespiti rinvenuti e, altresì, che l’immobile sia stato liberato da persone.
In difetto di liberazione da persone, infatti, non sarebbe possibile procedere ad una certa individuazione dei mobili, potendo altrimenti gli occupanti sostituirli o portarne altri e impedendo così l’operare del meccanismo della derelictio.
Perciò, rispondendo al quesito:
- l’ordine di liberazione dato dal giudice dell’esecuzione precede l’attività di liberazione dai beni mobili, che può essere compiuta solo dopo il rilascio da persone;
- il custode giudiziario non può provvedere autonomamente, in assenza di provvedimento giudiziale di liberazione, né a fissare il termine per la rimozione dei mobili, né a smaltire/distruggere detti cespiti;
- l’attività va svolta conformemente alle disposizioni dettate dal giudice dell’esecuzione per l’attuazione dell’ordine di liberazione, che, a norma di legge, va emesso «quando» l'immobile non costituisce abitazione principale del debitore e dei suoi familiari.