L'esperto risponde alla domanda:
Dove devo notificare il pignoramento presso terzi nei confronti di un agente di Polizia Penitenziaria? Presso il Ministro di Grazia e Giustizia - dipartimento amministrazione penitenziaria o presso l'Avvocatura dello Stato?
L’esecuzione del pignoramento dello stipendio del dipendente pubblico statale è disciplinato dall’art. 3 D.P.R. 5/1/1950, n. 180, disposizione che, nel testo originario, prevede: «Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio».
La portata della norma deve essere “attualizzata”.
Innanzitutto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 dell'11 gennaio 1994, anche per i dipendenti ed i pensionati dello Stato – così come già previsto dall’art. 4 D.P.R. n. 180 del 1950 per i dipendenti di altri enti pubblici – la competenza per i pignoramenti è stata decentrata nella sede che in concreto provvede alla gestione del rapporto con il soggetto interessato («l'organo dell'amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa») e, cioè, nell’articolazione ministeriale locale.
In secondo luogo, l’evoluzione dei Ministeri (il Ministero del tesoro, poi Ministero del bilancio e della programmazione economica, è confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze) ha comportato una rideterminazione e ridenominazione anche delle articolazioni locali; le Direzioni Provinciali del Tesoro (DPT) sono diventate Direzioni Provinciali dei Servizi Vari (DPSV) e, in seguito, direzioni territoriali dell'economia e delle finanze (DTEF).
Infine, l'art. 2, comma 1-ter, della Legge 22/5/2010, n. 73 ha disposto la soppressione delle DTEF e l’attività di pagamento degli stipendi per il personale in servizio presso gli uffici periferici di Amministrazioni dello Stato (diverse dal MEF) è stata attribuita alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS).
Concludendo sul punto, il pignoramento dello stipendio corrisposto dall’Amministrazione dello Stato (nel caso del quesito, Ministero della Giustizia) si esegue presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) nella sede provinciale dove presta servizio il debitore.
La seconda questione attiene al destinatario della notificazione del pignoramento e nel quesito si domanda se anche per il terzo pignorato – Pubblica Amministrazione statale – sia prescritto l’obbligo di notifica alla competente Avvocatura dello Stato.
A tale dubbio ha dato convincente risposta Cass. n. 798 del 9/2/1981 (in fattispecie relativa a pignoramento presso il terzo Poste Italiane, all’epoca pubblica amministrazione): «Nel caso di pignoramento di somma depositata dal debitore presso un ufficio postale, poiché l'amministrazione in questione non assume la qualità di soggetto del processo esecutivo, non è richiesta una sua rappresentanza processuale per mezzo dell'Avvocatura dello Stato e deve essere chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art 543 cod. proc. civ. il dirigente dell'ufficio stesso e non il ministro delle Poste presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato».
In conclusione, il destinatario dell’atto di pignoramento presso il terzo Pubblica Amministrazione statale non va individuato nell’Avvocatura dello Stato.