L'esperto risponde alla domanda:
Il creditore procedente può efficacemente pignorare presso terzi le rate di mutuo che il terzo accollante versa mensilmente alla banca in luogo dell'esecutato accollato.
L’oggetto dell’espropriazione presso terzi non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, ma una posizione giuridica attiva dell’esecutato.
Che l’oggetto del pignoramento debba essere il rapporto nella sua integralità – e, segnatamente, il saldo positivo dello stesso (non essendo possibile aggredire le sole voci attive senza considerare quelle passive) – è confermato dalla giurisprudenza di legittimità: «In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento» (Cass. 6393/2015).
In ragione di quanto esposto, si deve categoricamente escludere la possibilità di procedere ad espropriazione delle rate di pagamento del mutuo presso l’istituto di credito, dato che la rimessa in favore della banca non costituisce un credito in favore del mutuatario.
Del tutto irrilevante è la circostanza che le rate siano pagate da un terzo accollante.
Infatti, l'accollo è il contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario).
L’accollante, dunque, subentra in una posizione debitoria in base ad un negozio in favore dell’accollatario, dal quale non discende alcun credito dell’accollato (né il terzo, creditore dell’accollato, può giovarsi di una convenzione a cui è estraneo).