L' esperto risponde

Pignoramento

Presso terzi Istanza di assegnazione ex art. 497 c.p.c. Necessità e termine per il deposito

L'esperto risponde alla domanda:

Premesso che, ai sensi dell’art 497 c.p.c., “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita”, è oggetto di discussione dottrinale l’applicabilità della disposizione anche all’espropriazione presso terzi (una parte della dottrina ritiene che non può trovare applicazione, in quanto l’istanza di assegnazione o di vendita va considerata “implicita nella citazione dell’art. 543 c.p.c.”; altra parte della dottrina sostiene che la collocazione sistematica della norma e la ricostruzione teorica dell’istanza depongono nel senso dell’applicabilità). Nella prassi è consigliabile depositare apposita e separata istanza di assegnazione ex art. 497 c.p.c. anche nel pignoramento presso terzi?

L’art. 497 c.p.c. prevede, per il creditore pignorante, un termine acceleratorio, il cui inutile spirare comporta la caducazione degli effetti dell’atto di pignoramento e, come ulteriore conseguenza, l’estinzione del processo esecutivo.

La ratio legis è, evidentemente, quella di evitare che il vincolo espropriativo abbia una durata indefinita (e rimessa alla mera volontà del creditore di dare impulso al processo esecutivo): difatti, proprio la perdita di efficacia del pignoramento è lo strumento volto a contrastare l’indeterminato prolungamento dei suoi effetti e l’inutile aggravamento della posizione del debitore.

Dall’analisi letterale della disposizione si evince che l’istanza deve essere presentata entro il prescritto termine di 45 giorni decorrente dal compimento del pignoramento.

In dottrina, alcuni Autori ritengono che la norma non trovi applicazione nell’espropriazione presso terzi perché l’istanza di vendita è implicita nella citazione ex art. 543 c.p.c., come può desumersi dal fatto che al creditore procedente non è fatto carico di compiere ulteriori attività prima della data fissata per la comparizione del debitore e del terzo pignorato.

Altri sostengono che il termine ex art. 497 c.p.c. decorre dalla data di notifica dell’atto di pignoramento, ma tale tesi non considera la struttura a formazione progressiva dell’atto iniziale dell’espropriazione in esame.

Infatti, altri ancora affermano che, poiché il pignoramento presso terzi si perfeziona (e, dunque, ha «compimento») solo al momento della dichiarazione del terzo, il dies a quo dovrebbe essere identificato con l’udienza ex art. 547 c.p.c. (data ultima per rendere la dichiarazione o per integrare quella precedente); così opinando, la norma sarebbe priva di portata applicativa nell’espropriazione presso terzi perché alla predetta udienza, in caso di dichiarazione positiva, il giudice procede ex officio all’assegnazione del credito in pagamento ex art. 553 c.p.c..

Per quanto esposto, dunque, è prevalente (e più aderente all’elaborazione giurisprudenziale in tema di «compimento del pignoramento» presso terzi) la tesi che esclude l’esigenza di presentare un’istanza di assegnazione del credito pignorato nell’espropriazione de qua, essendo sufficiente, al fine di vedersi assegnato il credito, farne domanda all’udienza ex art. 547 c.p.c. (alla quale, come ovvio, il creditore è tenuto a partecipare per dare impulso al processo).

L’istanza di assegnazione è, invece, espressamente prevista dall’art. 543, comma 5, c.p.c. (introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), norma che concerne il procedimento di pignoramento scaturito dalla «ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare» ex art. 492 bis, comma 5, c.p.c. e che si applica nel caso in cui l’ufficiale giudiziario abbia individuato, tramite la ricerca, crediti vantati dal debitore verso terzi.

La disposizione non stabilisce il termine entro il quale l’istanza di vendita o di assegnazione deve essere depositata e l’applicazione dell’art. 497 c.p.c. presenta le medesime problematiche ermeneutiche (sopra riportate) relative al concetto di «compimento» del pignoramento presso terzi.

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