L'esperto risponde alla domanda:
In caso di sospensione del processo esecutivo per un periodo di tempo ricomprendente la sospensione feriale dei termini ritenete che essa debba essere aggiunta al computo per determinare la data di scadenza della sospensione? In altre parole se un processo esecutivo viene sospeso per 24 mesi ex art. 624-bis il 1° luglio 2020 il termine ultimo per presentare l'istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire sarà l'11 luglio 2022 oppure l'11 settembre 2022?
La risposta al quesito implica l’esame della disposizione normativa dell’art. 624-bis c.p.c. e delle norme della Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
L’art. 624-bis c.p.c. (Sospensione su istanza delle parti) prevede la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di «sospendere il processo fino a ventiquattro mesi», il che significa che l’esecuzione entra in una fase di stasi, durante la quale possono essere compiuti atti soltanto nei limiti previsti dall’art. 626 c.p.c.; ciascun creditore munito di titolo può porre fine a tale sospensione con un’istanza di prosecuzione del processo da depositare nel termine perentorio di 10 giorni dalla cessazione del periodo di sospensione (Cass. 6015/2017).
Si tratta, dunque, di una vera e propria sospensione del processo esecutivo, alla quale consegue, in mancanza di riassunzione, l’estinzione del processo per inattività (art. 630 c.p.c.).
Al contrario, la legge n. 742 del 1969 non prevede affatto la sospensione del processo: l’art. 1 stabilisce, infatti, che è sospeso di diritto «il decorso dei termini processuali … dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».
La sospensione feriale, dunque, non incide sulla procedura, bensì sui termini degli atti processuali.
Ciò significa che il mese di agosto non viene considerato ai fini della decorrenza di un termine per il compimento di atti del processo, ma né determina una “ri-sospensione” di un processo già sospeso, né prolunga i termini di tale sospensione, posto che, di regola (art. 626 c.p.c.), nessun atto processuale può essere eseguito nel periodo.
Vi è un caso, però, in cui la sospensione feriale dei termini rileva nella sospensione del processo ex art. 624-bis c.p.c. causandone un prolungamento: si pensi all’ipotesi di scadenza del periodo di sospensione della procedura nell’ultima decade di luglio; in tal caso, il termine di 10 giorni per il deposito dell’istanza di riassunzione del processo resterebbe sospeso per tutto il mese di agosto, con conseguente perdurante sospensione della procedura esecutiva.
Rispondendo all’esempio riportato nel quesito, se un processo esecutivo viene sospeso per 24 mesi ex art. 624-bis in data 1/7/2020 il termine ultimo per presentare l'istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire è da individuarsi all'11/7/2022.