L' esperto risponde

Vendita

Offerta Termine per il versamento del saldo prezzo Indicazione di termine superiore a quello dall'avviso di vendita e dall'ordinanza di delega

L'esperto risponde alla domanda:

Se nell'ordinanza di delega e nell'avviso di vendita è fissato in 120 giorni dalla data di aggiudicazione il termine entro il quale dovrà essere versato il saldo prezzo ed un offerente indica nella sua offerta un termine superiore, l'offerta medesima è inammissibile o irricevibile o, comunque, da scartare oppure dev'essere ammessa riconducendo il termine ai 120 giorni stabiliti?

L’art. 569 c.p.c. prescrive in maniera inequivocabile un «termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato».

Perciò, indipendentemente dalla soluzione che si voglia dare alla questione posta col quesito, è evidente che in ogni caso il termine fissato dal giudice dell’esecuzione debba essere rigorosamente rispettato, pena la decadenza dall’aggiudicazione.

Più complessa e priva di precedenti giurisprudenziali editi è la questione relativa all’ammissibilità dell’offerta che, per errore dell’offerente, indichi un termine di versamento del prezzo superiore a quello di 120 giorni stabilito dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di delega e riportato nell’avviso di vendita.

Secondo una prima lettura, occorre muovere dal presupposto che l’offerta irrevocabile dell’interessato contiene gli elementi rilevanti per il perfezionamento della vendita forzata: conseguentemente, dovrebbe affermarsi la radicale inammissibilità di un’offerta che non potrebbe mai essere accolta se non in deliberata violazione del disposto normativo e della lex specialis della gara.

Inoltre, a norma dell’art. 571 c.p.c., l’offerente deve indicare il tempo di pagamento del prezzo «e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta», sicché l’errata indicazione di un termine di versamento “impossibile” impedirebbe qualsivoglia valutazione, il che dovrebbe condurre ad escludere l’offerta dal novero di quelle da esaminare (sarebbe, perciò, inammissibile o, impiegando sinonimi, inaccoglibile o irricevibile).

D’altro canto, però, lo stesso art. 571 c.p.c. commina la sanzione di inefficacia per l’offerta A) pervenuta oltre il termine stabilito ex art. 569, comma 3, c.p.c., B) che indichi un prezzo inferiore di  oltre un quarto a quello stabilito nell'ordinanza di vendita, C) non accompagnata da idonea cauzione, versata con le modalità individuate nell'ordinanza in misura non inferiore al decimo del  prezzo proposto.

La norma, dunque, non prevede espressamente alcuna sanzione per l’offerta che superi il termine massimo per il versamento stabilito dal giudice o dalla legge.

Proprio in base a tale presupposto, potrebbe allora utilmente applicarsi il principio di conservazione degli atti processuali, che consente la salvezza degli atti viziati purché gli stessi siano riconducibili entro i parametri normativi e idonei allo scopo.

Così opinando, dunque, l’offerta de qua potrebbe ritenersi automaticamente limitata al termine di 120 giorni stabilito nell’ordinanza e nell’avviso e, dunque, considerata ammissibile.

Anche tale soluzione, tuttavia, non sembra esente da critiche, sia per la qualificazione dell’offerta quale atto processuale (sul punto, ci sono diversi orientamenti: in prevalenza si ritiene che l’offerta non costituisca atto processuale, bensì negoziale, stante la provenienza da un soggetto che non è parte e la non necessità di un’assistenza tecnica), sia per la forzata applicazione di un principio che trova fondamento nel raggiungimento dello scopo (endoprocessuale) ex art. 156 c.p.c.

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