L'esperto risponde alla domanda:
Nella vendita telematica, è possibile rilasciare al proprio avvocato una procura speciale con la quale, tra le altre cose, si autorizza quest'ultimo a sottoscrivere con la sua firma digitale l'offerta in questione? Se sì, l'avvocato che riceve la procura, in sede di compilazione dell'offerta telematica, deve essere indicato come soggetto "offerente" oppure è necessario che questa qualifica sia sempre rivestita dal reale acquirente dell'immobile? Più in generale, il soggetto "offerente" deve sempre corrispondere al soggetto che sottoscrive digitalmente l'offerta?
In forza dell’art. 571 c.p.c. «Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale».
Sono due le modalità con cui un soggetto diverso dall’offerente può presentare – e firmare digitalmente – l’offerta nella vendita telematica.
La prima è prevista dallo stesso art. 571 c.p.c.; la seconda dalle “Specifiche tecniche previste dall’art. 26 del decreto del ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile” (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_Tecniche_Portale_Vendite_Vendita_Telematica_Allegato_B_12012018.pdf).
L’art. 571 c.p.c. è stato interpretato dalla Corte di Cassazione nel senso che «In materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto – in caso di vendita senza incanto – è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita.» (Cass. 8951/2016).
Pur non riscontrandosi precedenti specifici, si ritiene che la procura dell’offerente all’avvocato debba essere autenticata nella sottoscrizione da parte di un notaio e, dunque, che sia necessario il suo rilascio per atto pubblico o scrittura privata autenticata: infatti, il potere di autenticare conferito al difensore riguarda esclusivamente gli atti processuali e l’offerente né è parte del processo esecutivo, né compie un atto della procedura (l’offerta è atto avente natura sostanziale) che possa recare l’autentica di un avvocato.
Copia (scansionata) della procura dovrà essere allegata all’offerta al fine di dimostrare il potere rappresentativo dell’avvocato (che inoltrerà l’offerta quale “presentatore”).
La seconda modalità è prevista, come premesso, dalle “Specifiche tecniche” della D.G.S.I.A. le quali consentono di distinguere l’offerente dal presentatore: quest’ultimo è definito come il “Soggetto che compila ed eventualmente firma l’offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”, mentre è qualificata come “offerente” la “persona fisica o giuridica che formula l’offerta”.
In base a tale normativa (sub-secondaria) il “presentatore” – che non deve necessariamente rivestire alcuna qualità professionale (nemmeno quella di avvocato) – è abilitato a presentare l’offerta per conto di un soggetto diverso (l’offerente), senza che sia richiesta una procura speciale dell’offerente singolo (dalle specifiche tecniche risulta che il presentatore deve essere munito di procura speciale, rilasciata con forma avente fede privilegiata, solo in caso di offerta formulata da più soggetti, mentre tale atto non è necessario in caso di offerta presentata per conto di un unico offerente).
In proposito si osserva che, poiché le regole per la partecipazione alla singola gara sono dettate dall’avviso di vendita, che costituisce lex specialis (Cass. 24570/2018) anche con riguardo alle modalità di presentazione delle offerte, l’ammissibilità dell’offerta telematica presentata da soggetto diverso (presentatore) dall’offerente (e, invero, anche dall’offerente stesso) deve essere valutata, innanzitutto, in base alle disposizioni dettate dal giudice dell’esecuzione.
A riguardo si rileva che numerose ordinanze di vendita telematica prevedono che il presentatore deve necessariamente coincidere con l’offerente o con uno degli offerenti (a meno che si tratti di un avvocato munito di procura speciale, conformemente all’art. 571 c.p.c.) e stabiliscono altresì che le offerte vanno presentate attraverso una casella di posta elettronica certificata coincidente con quella dell’offerente o del procuratore speciale (avvocato) ritualmente investito del potere di rappresentanza.
In conclusione, l’offerta telematica di acquisto del soggetto “offerente” potrebbe essere presentata (e sottoscritta digitalmente) da un avvocato che si qualifichi come “presentatore” in base alle (discutibili) “specifiche tecniche”, senza necessità di una specifica documentazione a supporto della presentazione; tuttavia, le limitazioni contenute nelle ordinanze e le perplessità suscitate dalla normativa subsecondaria (che pare in contrasto con l’art. 571 c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte) suggeriscono di munire l’avvocato “presentatore” di una procura speciale redatta con atto notarile, da allegare all’offerta spedita via p.e.c. per conto dell’effettivo offerente.