L'esperto risponde alla domanda:
In un giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria il Giudice ha disposto e delegato ex art. 720 c.c. la vendita all’asta di un immobile (giudicato indivisibile dal CTU) adibito ad abitazione principale da parte di uno dei condividenti. Non trattandosi quindi di un giudizio endoesecutivo in quanto l’immobile, in comunione per successione, non è stato oggetto di pignoramento, si chiede se è applicabile per analogia la sospensione ex art. 54 ter?
Come noto, l’art. 54-ter D.L. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla Legge (di conversione) del 24 aprile 2020, n. 27, poi modificato (dapprima) dall’art. 4, comma 1, primo periodo del D.L. 28/10/2020, n. 137 e (in seguito) dall’art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183, attualmente prevede che «Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».
Per il commento della disposizione si rinvia a Fanticini-Leuzzi-Rossi-Saija, «Alla ricerca di un significato per la “sospensione delle procedure esecutive nella prima casa”» in questa Rivista (https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2020/novembre/alla-ricerca-di-un-significato-per-la-sospensione-delle-procedure-esecutive-nella-prima-casa/).
La norma in commento, dettata dal legislatore in una delle numerose discipline che hanno previsto misure per arginare gli effetti (economici) della pandemia, è sicuramente di matrice emergenziale ed ha indubbiamente natura eccezionale, dato che impedisce il regolare svolgimento del processo esecutivo paralizzando temporaneamente il diritto del creditore di conseguire la soddisfazione del suo credito attraverso l’espropriazione forzata.
Si attaglia, dunque, all’art. 54-ter D.L. n. 18 del 2020 il testo dell’art. 14 preleggi, secondo il quale «le leggi … che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati».
La sospensione riguarda espressamente la procedura esecutiva immobiliare e, solo con sforzo interpretativo, si può sostenere che rientri «nel perimetro applicativo dell’art. 54-ter la fattispecie, verificabile in sede di espropriazione di beni indivisi ex artt. 599 ss. c.p.c., del comproprietario quotista esecutato che dimori abitualmente nell’immobile staggito, alcun rilievo a tale scopo assumendo i rapporti interni con gli altri comproprietari non debitori» (come asserito nell’articolo succitato).
Si deve, invece, radicalmente escludere che l’art. 54-ter possa essere invocato nella fattispecie descritta nel quesito e, cioè, in un giudizio divisorio non originato da procedura espropriativa; è irrilevante l’applicabilità alla vendita dell’intero cespite in divisione (prevista dall’art. 720 c.c. come extrema ratio) delle disposizioni processualcivilistiche dettate per l’espropriazione forzata, posto che il giudizio in cui esse sono chiamate ad operare non ha natura esecutiva, né “connessioni” con un processo esecutivo (rilevate, invece, per la divisione endoesecutiva da Cass. 6072/2012 e da Cass. 20817/2018).