L'esperto risponde alla domanda:
Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 22/6/2021 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto “milleproroghe”) – proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore – da quale data deve farsi decorrere il termine per il deposito dell’istanza di riassunzione per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso ex lege? Il tema è di stringente attualità in quanto l’abrogazione della proroga potrebbe far individuare nell’imminente 30 giugno il termine per il deposito dell’istanza di riassunzione. (Quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma)
Nel convertire il D.L 17/3/2020, n. 18 con la Legge 24/4/2020, n. 27, il legislatore ha introdotto l’art. 54-ter (rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”), il cui testo recitava: «Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.».
L’originaria disposizione prevedeva, dunque, un’efficacia temporale limitata ad un semestre, dal 30/4/2020 al 30/10/2020.
Col successivo art. 4, comma 1, primo periodo, del D.L. 28/10/2020, n. 137 (convertito dalla Legge 18/12/2020, n. 176) l’efficacia della disposizione è stata prorogata «fino al 31 dicembre 2020».
Da ultimo, l’art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183 (cd. “D.L. Milleproroghe”), convertito dalla Legge 26/2/2021, n. 21, ha sancito che «le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”».
Investita dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo della questione di legittimità costituzionale della norma (così come prorogata al 30/6/2021), la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 128 del 22/6/2021 – ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 14, del D.L. 31/12/2020, n. 183, in quanto la stabilita proroga dell’art. 54-ter dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 viola gli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, della Costituzione.
Eliminata la seconda proroga perché incostituzionale, la sospensione ex lege ai sensi dell’art. 54-ter D.L. n. 18 del 2020 deve ritenersi cessata al 31/12/2020 e, dunque, il quesito del COA di Roma pone l’interessante problema riguardante l’individuazione del dies a quo per la ripresa – mediante riassunzione – dei processi esecutivi sospesi.
Riguardo alle modalità di ripresa delle procedure, Fanticini-Leuzzi-Rossi-Saija, Alla ricerca di un significato per la “sospensione delle procedure esecutive nella prima casa”, 13/11/2020, in questa Rivista (https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2020/novembre/alla-ricerca-di-un-significato-per-la-sospensione-delle-procedure-esecutive-nella-prima-casa/), pur dando atto della mancanza di specifiche prescrizioni normative, ritengono che debba farsi riferimento all’art. 627 c.p.c., norma generale del libro terzo per la riattivazione delle esecuzioni quiescenti.
In forza di tale disposizione, spetta al giudice dell’esecuzione l’indicazione del termine perentorio per la riassunzione del procedimento, dalla cui inosservanza discende l’estinzione ex art. 630 del codice di rito.
Tuttavia, qualora il giudice dell’esecuzione, nel dichiarare la sospensione ex art. 54-ter, abbia fissato l’udienza di prosecuzione del procedimento dinanzi a sé oppure abbia disposto la sua continuazione allo spirare del periodo di stasi (ad esempio impartendo disposizioni ai suoi ausiliari sulle attività da compiere), la riassunzione (che, invero, sarebbe doverosa in ossequio al principio dell’impulso di parte che domina il procedimento esecutivo) può risultare superflua.
Nelle prassi degli uffici giudiziari si è frequentemente verificata l’ulteriore ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione si è limitato a prendere atto della sospensione, senza nulla disporre circa il termine per la riassunzione del processo.
Come già esposto, si ritiene che, in tale evenienza, debba farsi applicazione, con i dovuti adattamenti, dell’art. 627 c.p.c.: dato che non può individuarsi il dies a quo per la riassunzione negli eventi previsti dalla citata disposizione («dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione»), si è tratta la conclusione che il procedimento esecutivo quiescente ex art. 54-ter vada riassunto con ricorso da depositarsi, a pena di estinzione dell’esecuzione, nel termine perentorio fissato dal giudice o, in mancanza di statuizione giudiziale ad hoc, nel termine di sei mesi decorrente dallo spirare della stasi predeterminata dalla legge.
Proprio da tale ultima indicazione deriva il dilemma posto col quesito: poiché la Corte Costituzionale ha “eliminato” la proroga della sospensione al 30/6/2021, in mancanza di termine fissato dal giudice dell’esecuzione, il termine semestrale ex art. 627 c.p.c. decorre dal 31/12/2020 (e, cioè, dalla proroga fissata dall’art. 4, comma 1, primo periodo, del D.L. 28/10/2020, n. 137) e scade, dunque, al 30/6/2021 (anziché al 30/12/2021)?
È evidente che una riassunzione ex art. 627 c.p.c. effettuata entro il 30/6/2021 elimini tout court qualsivoglia dubbio sulla sua tempestività (salvo voler ritenere applicabile alla fattispecie de qua il termine trimestrale ex art. 297 c.p.c., come suggerito da una dottrina che non si condivide).
Occorre però domandarsi se la soluzione prudenziale sia l’unica corretta o se, al contrario, possa individuarsi un più agevole termine per la riassunzione.
Non sono stati rinvenuti specifici precedenti sugli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale che, in via indiretta, determini l’accorciamento del termini processuali.
Perciò, la risposta al quesito deve fondarsi sulle generali disposizioni degli artt. 136, 24 e 111 della Costituzione, 6 della CEDU e 30, comma 3, della Legge 11/3/1953, n. 87.
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale sono talvolta definite in dottrina come una species di ius superveniens retroattivo e annoverate tra le fonti del diritto per la loro indubbia capacità di innovare l’ordinamento giuridico mediante l’espunzione di disposizioni pienamente efficaci ed obbligatorie; d’altro canto, la perdurante efficacia della disposizione normativa fino all’intervenuta pronuncia di incostituzionalità comporta che la decisione del giudice delle leggi si atteggi come un atto produttivo di successione di norme nel tempo.
In ordine all’efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento, l’originaria tesi – che, basandosi sul dato letterale dell’art. 136 Cost. («Quando la Corte dichiara l’ illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.»), sanciva la perdita di efficacia ex nunc della legge dichiarata incostituzionale – è stata superata dall’approvazione dell’art. 30, comma 3, della Legge n. 87 del 1953, il quale dispone espressamente che «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione», facendo divieto ai giudici di applicare la norma dichiarata incostituzionale anche nei processi già pendenti e nelle fattispecie sostanziali già esistenti.
Proprio da quest’ultima disposizione si evince che la proroga della sospensione ex art. 54-ter sancita dall’art. 13, comma 14, del “D.L. Milleproroghe” cessa di avere applicazione dal 23/6/2021, data successiva a quella di pubblicazione della sentenza n. 128 del 2021 della Corte Costituzionale.
In altre parole, l’effetto della pronuncia della Consulta non è, neanche in via indiretta, quello di far retroagire il dies a quo della riassunzione al 31/12/2020, bensì quello di impedire l’applicazione dell’art. 54-ter dal 23/6/2021: a quest’ultima data, dunque, occorre riferirsi per individuare la decorrenza del “nuovo” termine semestrale ex art. 627 c.p.c.
Confortano tale conclusione, basata sull’elemento letterale della citata norma, anche argomentazioni di ordine sistematico.
A voler sostenere che il termine finale per la riassunzione scade al 30/6/2021, alla parte creditrice residuerebbe appena una settimana per il compimento dell’atto di impulso: si potrebbe ragionevolmente affermare che un termine così breve costituirebbe ostacolo all’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e minerebbe i principi del giusto processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) e l’affidamento della parte processuale sulla vigenza di una disposizione di legge venuta meno soltanto con la decisione pubblicata il 22/6/2021.
Ma per convincersi del fatto che il termine (semestrale) per la riassunzione debba decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Consulta (e non dal 31/12/2020) è sufficiente formulare un’ipotesi: quid iuris se la pubblicazione della decisione fosse avvenuta il 30/6/2021 o nel mese di luglio?
Individuando il dies a quo alla scadenza del periodo di sospensione (al 31/12/2020), la parte interessata alla prosecuzione del processo non avrebbe avuto, nell’ipotesi formulata, spazio alcuno per la riassunzione e le sorti della procedura (finita nel fuoco dell’art. 630 c.p.c. in via interpretativa) sarebbero state rimesse ad una (discrezionale) rimessione in termini.
È evidente, al contrario, che la casualità del momento di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale non possa mai incidere né sul diritto di agire in executivis (che proprio nella sentenza n. 128 del 2021 – al punto 8. – trova esplicito riconoscimento: «La tutela in sede esecutiva, infatti, è componente essenziale del diritto di accesso al giudice: l’azione esecutiva rappresenta uno strumento indispensabile per l’effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore»), né sul principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 111 Cost. e 6 CEDU), il quale impone di interpretare le norme processuali in modo da evitare, per quanto possibile, esiti abortivi del processo e di consentire limitazioni all’accesso ad un giudice «solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito» (così Cass., Sez. Un., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che richiama tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia).
Ne consegue, dunque, che – in mancanza di fissazione del termine per la riassunzione da parte del giudice dell’esecuzione – il termine semestrale di cui all’art. 627 c.p.c. debba decorrere dal momento in cui la sospensione ex art. 54-ter non può più avere applicazione (in mancanza della proroga, incostituzionale) e, cioè, ai sensi dell’art. 30, comma 3, Legge n. 87 del 1953, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 128, depositata il 22/6/2021.