L'esperto risponde alla domanda:
Il G.E., dopo i primi 60 gg. per il deposito del certificato ipocatastale, ha concesso ulteriori 60 gg. per integrare la documentazione ipocatastale; viene riproposta, da parte del creditore, la stessa documentazione ipocatastale; il G.E. concede ulteriore 60 gg. per integrazione della certificazione ipocatastale. Proposto ricorso per estinzione della procedura, il giudice rigetta il nostro ricorso. È corretta la disposizione del giudice, considerando che nessuna proroga era stata richiesta?
I commi 2 e 3 dell’art. 567 c.p.c. onerano il creditore che richiede la vendita di depositare, entro 60 giorni dall’istanza di vendita, l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento o, in alternativa, un certificato notarile sostitutivo che attesti le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine codicistico di 60 giorni (soggetto alla sospensione feriale ex art. 1, Legge 7/10/1969, n. 742) può essere prorogato – per un massimo di 60 giorni e per una sola volta – su istanza dei creditori o dell’esecutato (fattispecie veramente improbabile) qualora ricorrano “giusti motivi”.
Un termine di 60 giorni – espressamente perentorio – deve essere assegnato ex officio dal giudice se questi ritiene che la documentazione depositata “debba essere completata”.
Secondo l’opinione più rigorosa, tale termine non può essere concesso nel caso in cui difettino la certificazione ventennale ipotecaria o il certificato storico catastale, sia perché si tratta di documenti che il creditore deve depositare entro il termine perentorio di 60 giorni dall’istanza di vendita (e la perentorietà del termine sarebbe snaturata se il giudice dovesse necessariamente concedere una “proroga” d’ufficio), sia perché sarebbe così totalmente vanificata l’esigenza di “giusti motivi” a sostegno dell’istanza di proroga avanzata dalla parte (in altri termini, non avrebbe senso l’istanza di proroga di parte, peraltro fondata su valide ragioni, se poi il giudice dovesse comunque concedere d’ufficio quella proroga senza possibilità di sindacarne i motivi).
Meno rigorosa sembra, invece, la Suprema Corte – Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10009 dell’8/5/2014 – che ha così statuito: “L’art. 567, comma 3, c.p.c. distingue l’ipotesi di proroga concedibile «per giusti motivi» dalla concessione di un termine per l’integrazione documentale che non è subordinata a tale presupposto; pertanto la fissazione di un termine per integrare la documentazione ipocatastale non è subordinata al preventivo vaglio dei «giusti motivi» da parte del giudice dell’esecuzione”.
In mancanza di richiesta di proroga (o di rigetto di quest’ultima) o in caso di inottemperanza all’ordine di integrazione (o di intempestività), il giudice dell’esecuzione dichiara, d’ufficio o su istanza di parte, l’inefficacia del pignoramento o l’estinzione dell’intero processo esecutivo.
Infatti, la violazione del termine – prorogato o no – per il deposito della documentazione comporta l’inefficacia del pignoramento, per intero (con conseguente estinzione del processo) o limitatamente ai beni per i quali non è stata depositata la documentazione prescritta (come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24354 del 30/11/2015, qualora la certificazione notarile sia carente solo per alcuni dei beni pignorati, il giudice dell’esecuzione non può pronunciare l’estinzione dell’intera procedura, ma deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento limitatamente ai beni immobili staggiti per i quali manchi il deposito della prescritta documentazione).
L’adozione di un provvedimento di estinzione (totale o parziale) spetta al giudice dell’esecuzione anche d’ufficio, ma la sollecitazione all’emissione di tale ordinanza può provenire da qualunque soggetto interessato.
Venendo alla risposta al quesito, si può ritenere – sulla scorta di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10009 dell’8/5/2014 – che sia legittima la concessione del primo termine di 60 gg. per integrare la documentazione ex art. 567 c.p.c., pur in assenza di un’istanza di proroga avanzata dal creditore.
Al contrario, non pare legittima la concessione di un ulteriore termine di 60 gg. nonostante lo spirare del termine precedentemente concesso: infatti, oltre alla natura perentoria del predetto termine (che implica l’applicazione dell’art. 153, comma 1, c.p.c.), la norma prevede espressamente che al riscontro dell’inottemperanza del creditore il giudice dell’esecuzione debba adottare i provvedimenti di estinzione (totale o parziale) sopra menzionati.
Si osserva che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall’art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/7/2016).