L' esperto risponde

Compensi

Stimatore Estinzione della procedura Determinazione

L'esperto risponde alla domanda:

Buongiorno sono un ctu che opero presso il Tribunale di Macerata. Per una procedura esecutiva ho redatto una perizia estimativa e mi è stato riconosciuto un compenso sul 50% sul valore di stima. Prima della vendita il creditore procedente ha deciso di rinunciare all’esecuzione e il giudice ha emesso il decreto di estinzione. Ho chiesto quindi il saldo del compenso valutazione ma il giudice ha risposto dichiarando “il non luogo a provvedere sull’istanza”. Visto che il saldo è pari a circa €. 700,00, vorrei chiedere chiarimenti allo stesso giudice alla luce della sentenza della Corte costituzionale 17 aprile 2019 n. 90.

Come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 90 del 17/4/2019, il compenso dell’esperto stimatore è liquidato dal giudice dell’esecuzione in base ai parametri del D.M. Giustizia del 30 maggio 2002 (“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”).

In relazione ai variegati compiti attribuiti all’esperto, il giudice potrà ricorrere:

- per la stima dell’immobile all’art. 13 del citato D.M.,

- per le verifiche urbanistico-edilizie all’art. 11,

- per la verifica di rispondenza tecnica alle norme e gli accertamenti in materia di rilievi topografici e planimetrici all’art. 12,

- per la verifica della congruità del canone di locazione all’art. 16 e

- in via residuale, per le attività prive di riscontro nei parametri tabellari, al criterio delle vacazioni ex art. 4 Legge 8 luglio 1980, n. 319.

È opinione diffusa (e con logiche basi) che soltanto al compenso per la stima (determinato ai sensi dell’art. 13 D.M. 30/5/2002) sia applicabile il disposto dell’art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c. (introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132) secondo cui “Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.”.

La novella legislativa prevede, da un lato, che il compenso venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita anziché in base al valore di stima e, dall’altro, che prima della vendita possano essere liquidati soltanto acconti pari, al massimo, al 50% del compenso calcolato sul valore di stima.

La disposizione, fatta oggetto di numerosi dubbi di legittimità costituzionale, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con la menzionata decisione, ha rigettato le censure.

Il giudice rimettente aveva posto, tra l’altro, la questione relativa al compenso in caso di estinzione tipica (come nell’ipotesi di rinuncia del creditore) e atipica della procedura esecutiva, sostenendo che per la prima, «con un notevole sforzo di fantasia», si sarebbe potuta ipotizzare una liquidazione proporzionata al valore di stima; per la seconda (in ipotesi di antieconomicità dell’espropriazione), invece, si evidenziava l’incongruenza di un esperto impossibilitato a percepire un compenso e addirittura obbligato a restituire gli acconti già incassati.

È proprio la Corte Costituzionale a suggerire la soluzione alle perplessità riguardanti l’ammontare del compenso in caso di estinzione del processo esecutivo: sul modello dell’art. 518, comma 3, c.p.c. (norma dell’espropriazione mobiliare) che attribuisce rilievo al valore stimato quando non si possa applicare il valore di effettiva vendita o di assegnazione, l’art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, nel caso in cui l’espropriazione forzata non approdi (per qualsiasi ragione) alla vendita e alla distribuzione del ricavato, soccorre in via sussidiaria il criterio del valore di stima.

In conclusione, rispondendo al quesito, al perito, al quale è stato riconosciuto un acconto pari alla metà del compenso calcolato sul valore di stima, spetta un complessivo compenso ex art. 13 D.M. 30/5/2002 determinato prendendo a base il medesimo valore di stima.

Il provvedimento di “non luogo a provvedere sull’istanza” non è corretto perché, ove il giudice dell’esecuzione voglia dare un’interpretazione della disposizione diversa da quella fornita dalla Corte Costituzionale, è tenuto a rendere un provvedimento esplicito, suscettibile di impugnazione da parte dell’ausiliario.

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