L' esperto risponde

Compensi

Custode Pluralità di lotti

L'esperto risponde alla domanda:

Sono custode di un compendio costituito da più lotti (che presentano numerose problematiche per la gestione) inoltre i lotti sono ubicati in Comuni diversi all’interno della circoscrizione del medesimo Tribunale La liquidazione del compenso avviene per lotti oppure è unica? E se è unica vi è qualche aumento atteso la notevole difficoltà della custodia?

Il custode di nomina giudiziale ha diritto, per l’attività svolta, ad un compenso, che di regola è posto a carico del creditore procedente e ripetuto da quest’ultimo con privilegio ex art. 2770 c.c. (in vari uffici giudiziari, però, il compenso e il rimborso delle anticipazioni sono inseriti nel riparto finale tra le spese “in prededuzione” corrisposto mediante prelievo dal ricavato della vendita).

L’art. 21 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedeva: “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Giustizia sono definiti i compensi spettanti … ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore”.

La norma regolamentare prevista dalla succitata disposizione è il decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2009, n. 80 e (pubblicato su G.U. del 1° luglio 2009, n. 150), «Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati».

Ferma restando la previsione di un compenso minimo, il regolamento ancora gli emolumenti del custode giudiziario al «valore di aggiudicazione o assegnazione di ciascun lotto immobiliare» attraverso un meccanismo “a scaglioni” (art. 2, comma 1).

Al giudice dell’esecuzione è comunque attribuito il potere di ridurre il compenso sino alla metà «quando l’immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità dell’incarico» (art. 2, comma 4) o di aumentarlo sino al 20% «nei casi di eccezionali difficoltà nello svolgimento dell’incarico» (art. 2, comma 5).

Sono altresì dovuti al custode giudiziario un rimborso forfettario pari al 10% del compenso liquidato (art. 2, comma 6) per le cosiddette «spese generali» (organizzazione e studio, corrispondenza, viaggi, comunicazioni) e la rifusione delle spese «vive» (diverse da quelle generali) documentate (art. 2, comma 7).

Venendo alla risposta al quesito, l’art. 2, comma 1, D.M. n. 80 del 2009 prevede che il compenso sia determinato a scaglioni in base al valore «di ciascun lotto immobiliare», sicché esso spetta al custode, in caso di compendio formato da più lotti, in relazione alle attività svolte per ognuno di essi.

Nella prassi giudiziaria si tiene conto, solitamente, della distanza tra i lotti al fine di operare eventuali riduzioni (consentite dell’art. 2, comma 4) dell’importo da liquidare: ad esempio, in caso di lotti in un unico edificio (si pensi a diversi appartamenti nello stesso stabile), si giustifica una diminuzione del compenso in ragione del fatto che una parte delle attività custodiali li riguarda tutti contemporaneamente; non così, invece, in caso di ubicazione dei lotti in Comuni diversi.

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