L'esperto risponde alla domanda:
Il primo creditore (procedente) pignora la quota indivisa di un immobile in comproprietà nel 2013. Per lo stesso credito e sulla quota indivisa provvede a iscrivere ipoteca nel 2015. Nel 2016 la banca creditrice fondiaria pignora l’intero immobile con procedura autonoma. La 2a procedura viene riunita alla precedente nel 2017. L’immobile in quanto indivisibile viene venduto nel 2019. Il professionista delegato ha considerato chirografario il credito del primo creditore, avendo esso iscritto ipoteca solo nel 2015, cioè dopo l’avvio della propria procedura di pignoramento anche se l’ipoteca risulta iscritta prima del pignoramento della banca. E’ corretto? Tale credito non dovrebbe essere considerato con grado ipotecario?
Il quesito non è sufficientemente preciso nell’individuare, sicché, per rispondere, occorre formulare due diverse ipotesi.
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Nella prima ipotesi i dati fattuali sono i seguenti:
- pignoramento a favore di Creditore contro A sulla quota di 1/2 dell’immobile nel 2013
- iscrizione di ipoteca a favore di Creditore contro A sulla medesima quota di 1/2 dell’immobile nel 2015
- pignoramento dell’intero immobile a favore di Fondiario contro A e il contitolare B nel 2016
- successiva riunione delle procedure (nel 2017) e alienazione dell’intero cespite nel 2019.
Nella fattispecie sopra delineata, presupponendo che il Fondiario vanti un’ipoteca di primo grado (come è la regola), il Creditore non gode di alcuna prelazione sui cespiti (e sul ricavato dalla loro vendita), perché l’ipoteca dallo stesso iscritta nel 2015 è successiva al pignoramento (del 2013) e, a norma dell’art. 2916 c.c., “nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto … delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento”.
Correttamente, dunque, il credito del pignorante (peraltro, nei soli confronti di A) è stato considerato alla stregua di chirografario, a nulla rilevando l’avvio dell’esecuzione nei confronti di B da parte del Fondiario (sulla massa attiva del ricavato dalla vendita della quota di B nessuna pretesa può avanzare Creditore).
§§§
Nella seconda ipotesi i dati fattuali sono i seguenti:
- pignoramento a favore di Creditore contro A sulla quota di 1/2 dell’immobile nel 2013
- iscrizione di ipoteca a favore di Creditore contro B sulla quota di 1/2 dell’immobile nel 2015
- pignoramento dell’intero immobile a favore di Fondiario contro A e il contitolare B nel 2016
- successiva riunione delle procedure (nel 2017) e alienazione dell’intero cespite nel 2019.
Nella fattispecie ora delineata, il Creditore vanta un credito sia nei confronti di A, sia nei confronti di B.
Sulla massa attiva ricavata dalla vendita della quota di A Creditore è chirografario, postergato all’ipotecario Fondiario, non avendo alcuna iscrizione a suo favore sul cespite (e comunque, per quanto precedentemente esposto, un’ipoteca iscritta successivamente al pignoramento sarebbe irrilevante ai fini della distribuzione ex art. 2916 c.c.).
Sulla massa attiva ricavata dalla vendita della quota di B, invece, Creditore è da considerare ipotecario (di secondo grado, dando per scontrato che Fondiario vanti un’ipoteca di primo grado, come di regola) perché il bene è stato pignorato solo successivamente all’iscrizione e non trova applicazione l’art. 2916 c.c.
Conseguentemente, in questa seconda ipotesi, un corretto piano di riparto presuppone la suddivisione del ricavato in due masse, riferibili alle quote di A e B: sulla massa A troveranno soddisfazione, nell’ordine, Fondiario (come ipotecario) e Creditore (come chirografo); sulla massa B troveranno soddisfazione, nell’ordine, Fondiario (ipotecario di primo grado) e Creditore (ipotecario di secondo grado).