L'esperto risponde alla domanda:
Possono essere pignorati i DIRITTI che un trustee ha su di un trust? Quindi il trust continuerebbe ad esistere e NON se ne altererebbe la ragion d'essere, ma il trustee sarebbe poi il creditore. Se un trust è costituito da un soggetto e da un solo familiare, può il proprietario conferire nel trust le sue due uniche proprietà ed esserne al tempo stesso contitolare con la sorella al 50%? Può quindi il creditore del trustee pignorare, in tutto o in proporzione, tali diritti personali del trustee?
Secondo una storica descrizione inglese si ha un “trust” – sostantivo inglese che, letteralmente, significa “fiducia” – “quando una persona è titolare di diritti che è tenuta ad esercitare nell’interesse di un’altra persona o per il raggiungimento di un determinato scopo, si dice che questa persona è titolare di detti diritti in trust per l’altra persona o per il raggiungimento di questo scopo, e viene pertanto chiamata trustee”.
Lo schema di un trust è, approssimativamente, il seguente:
1) un soggetto, il “costituente” del trust (“settlor” o “grantor” o “disponente”, secondo la migliore traduzione in italiano), decide di creare un trust (l’istituto si presta a numerosi e variegati scopi – gestione dei beni, tutela della discendenza o di soggetti svantaggiati, pura beneficenza, garanzia del credito, ecc. – che non occorre indagare in questa sede)
2) il disponente può procedervi in due maniere:
a) con trust “autodichiarato” e, cioè, dichiarandosi “trustee” di taluni suoi beni (in senso ampio, dato che si possono costituire in trust anche dei crediti) nell’interesse di una o più persone (il/i beneficiario/i) o per un certo scopo
b) con trust “trilatero” e, cioè, “trasferendo” questi beni (melius, ponendoli sotto controllo) a una o più persone (trustee/trustees) affinché “in trust” li detengano (“hold the property on trust for”) o li gestiscano in favore del/i beneficiario/i o per un certo scopo.
La caratteristica più rilevante del negozio (rispetto ai concetti di proprietà e di garanzia patrimoniale tradizionalmente conosciuti nel nostro ordinamento) è che i beni o diritti oggetto del trust (detti trust property o trust estate o trust-fund) costituiscono un patrimonio separato da quello del trustee (c.d. segregazione patrimoniale), inattaccabile dai suoi creditori, oltre che (naturalmente) da quelli del disponente.
L’ordinamento italiano ha conosciuto l’istituto del trust attraverso la “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento” adottata a L’Aja in data 1 luglio 1985; al testo convenzionale è stata data ratifica (senza apporre alcuna riserva) con la Legge 9 ottobre 1989 n. 364 e la Convenzione è entrata in vigore l’1 gennaio 1992.
Ai fini della citata Convenzione, il trust è il rapporto giuridico in cui il costituente (rectius, disponente) – con atto tra vivi o mortis causa – pone dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il riconoscimento del negozio e la sua sussunzione sotto la disciplina convenzionale producono gli effetti minimi elencati all’art. 11 della Convenzione: “Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica. Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare: a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust; b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta; c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee; d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro”.
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Dal quesito si desume che il disponente ha vincolato in un trust autodichiarato il suo diritto di proprietà sulle quote di alcuni cespiti, in comunione con la sorella, sicché il risultato dell’operazione vede il trustee (che coincide col disponente) comproprietario dei beni con la sorella.
In linea generale, si deve escludere che il creditore del disponente possa pignorare i beni, perché gli stessi sono sottoposti al vincolo di trust e, dunque, pur non essendo formalmente usciti dal patrimonio del disponente, non sono suscettibili di espropriazione forzata per i debiti di quest’ultimo.
Parimenti, sempre in via generale, si deve escludere che i beni possano essere aggrediti dal creditore personale del trustee perché effetto essenziale del trust è la segregazione patrimoniale che rende il fondo in trust inattaccabile da parte dei sui creditori.
La posizione di trustee è inespropriabile, non soltanto perché si tratta di ruolo fiduciario conferito intuitu personae, ma soprattutto perché l’ordinamento non consente l’espropriazione di una carica ma di diritti suscettibili di alienazione forzata.
In caso di trust istituito in frode ai creditori, il creditore del disponente può esperire l’azione revocatoria dell’atto (non già dell’atto istitutivo, neutro sotto il profilo patrimoniale, bensì dell’atto di dotazione, con cui i cespiti sono stati sottoposti al vincolo di trust).
L’azione ex art. 2901 c.c. promossa nei confronti del disponente vede sempre quale litisconsorte necessario il trustee qualora si tratti di soggetto differente (Cass. 9648/2020) e debbono essere coinvolti nella controversia anche i beneficiari, ma soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso (Cass. 13388/2018, che fornisce anche le indicazioni per individuare la natura, onerosa o gratuita, del trust).
Non occorre il previo esperimento di azione revocatoria in caso di trust a titolo gratuito, potendo il creditore, qualora sussistano le condizioni previste dalla norma, procedere all’espropriazione dei beni ai sensi dell’art. 2929-bis c.c. come se il vincolo di trust non fosse mai stato apposto.