L' esperto risponde

Pignoramento

Pignoramento presso terzi Nei confronti di P.A. Termine ex art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997 Notifica del precetto ante tempus Successiva notifica di un nuovo precetto

L'esperto risponde alla domanda:

Nel caso in cui un creditore notifichi alla Pubblica amministrazione il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto in violazione dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, può –decorsi i 120 giorni – notificare un altro atto di precetto senza la notifica del titolo esecutivo avvenuta in precedenza irregolarmente?

L’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, anche allo scopo di evitare un aggravio di esborsi per l’ente pubblico (ossia, di regola le spese e gli onorari del precetto), prevede che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

In base alla citata disposizione, occorre, dunque, dapprima notificare il titolo esecutivo; attendere il pagamento spontaneo di quanto spettante per capitale e accessori liquidati nel titolo nei successivi 120 giorni; infine, nel caso di mancato pagamento, notificare il precetto e, nel rispetto del termine ex art. 482 c.p.c., dare avvio dell’azione esecutiva.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, poiché “il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni – dalla notifica del titolo esecutivo – concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale spatium deliberandi costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata” (Cass. 6346/2011; Cass. 21838/2013).

In altre parole, “il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione stessa” (tra le altre, Cass. 25541/2011).

In definitiva, in pendenza dell’intervallo temporale di 120 giorni, il titolo esecutivo è, momentaneamente, privo di efficacia esecutiva, e ciò preclude la notificazione del precetto che, se invalidamente notificato nelle more, deve ritenersi privo di effetti.

Il creditore ha facoltà di rinunciare a tale precetto (il che non comporta di per sé, a differenza che nell’opposizione agli atti esecutivi, la cessazione della materia del contendere nell’opposizione ex art. 615 c.p.c., avendo il debitore intimato interesse ad un accertamento sulla temporanea assenza del diritto di agire in executivis).

Indipendentemente dalla rinuncia, una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore ha facoltà di notificare l’intimazione di pagamento, senza che sia necessario rinnovare la notificazione del titolo (attività già compiuta e non inficiata dal precedente mancato rispetto del termine ex art. 14 d.l. n. 669/1996).

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