L' esperto risponde

Pignoramento

Presso terzi Oggetto Stipendi accreditati successivamente al pignoramento

L'esperto risponde alla domanda:

In caso di accredito dello stipendio su conto corrente della banca, affidato ed “in rosso”, alla data del pignoramento o successivamente, le somme sono pignorabili nei limiti ex art. 545 c.p.c. o la Banca terza, vista l'esposizione bancaria, deve astenersi dal trattenere il quinto o deve comunque provvedervi?

L’oggetto dell’espropriazione presso terzi non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, ma una posizione giuridica attiva dell’esecutato.

In altre parole, l’oggetto del pignoramento è il rapporto nella sua integralità e, dunque, il saldo positivo dello stesso, non essendo possibile aggredire le sole voci attive senza considerare quelle passive.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti statuito che «In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento» (Cass. 6393/2015).

Sulla scorta del precedente giurisprudenziale ora citato, l’afflusso di ratei stipendiali sul conto corrente affidato e recante saldo negativo non consente al creditore del lavoratore di procedere all’espropriazione, dato che la rimessa in favore della banca non costituisce un credito, ma vale solamente a ridurre l’esposizione (correttamente, dunque, la banca dovrebbe rendere dichiarazione negativa sulla sussistenza di un suo debito nei confronti del debitore principale).

Non assume rilievo il disposto dell’art. 545, comma 8, c.p.c., che segna i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio accreditate su conto bancario intestato al debitore alla data del pignoramento o successivamente a questo; infatti, la norma – nel sancire i limiti al pignoramento – presuppone logicamente che il saldo sia attivo, non potendo riconoscersi alla disposizione l’effetto di isolare l’entrata nel rapporto di conto corrente bancario.

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