L' esperto risponde

Vendita

Decreto di trasferimento Cancellazione dei gravami Sentenza di fallimento

L'esperto risponde alla domanda:

La società esecutata è stata dichiarata fallita due volte con conseguente trascrizione delle relative sentenze pronunciate da un giudice diverso per territorio da quello della procedura esecutiva. La prima sentenza di fallimento è stata revocata con sentenza della Corte d’Appello, ma non è stata disposta (perché non richiesta) la cancellazione della trascrizione della formalità pregiudizievole. Il secondo fallimento è tuttora pendente e il curatore è intervenuto nella procedura esecutiva. È possibile disporre con il decreto di trasferimento la cancellazione delle trascrizioni delle due sentenze di fallimento? In caso di risposta negativa chi sarebbe il giudice competente a ordinare la cancellazione?

Il quesito pone, in sostanza, il problema dei limiti dell’art. 586 c.p.c. e delle possibili interpretazioni “adeguatrici” della menzionata disposizione.

Ai sensi della norma succitata, col decreto di trasferimento il giudice dell’esecuzione ordina “che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie … [e] ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento”.

In base a un’interpretazione strettamente letterale, dunque, al giudice dell’esecuzione sarebbe preclusa la possibilità di disporre la cancellazione della trascrizione delle sentenze di fallimento, sia di quella che si riferisce a una procedura concorsuale revocata dal giudice superiore, sia di quella riguardante la procedura sopravvenuta al pignoramento immobiliare.

Né, seguendo tale linea interpretativa (letterale), potrebbe soccorrere l’art. 108, comma 2, L.F. (“Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo”), perché la norma si riferisce univocamente alla vendita in sede fallimentare e non già a quella avvenuta nel processo esecutivo proseguito dal creditore individuale (in deroga all’art. 51 L.F.) o dallo stesso curatore fallimentare (ex art. 107, comma 6, L.F.), dato che la stessa è retta dalle disposizioni del codice di procedura civile.

Si propone, tuttavia, un’interpretazione sistematica che consente al giudice dell’esecuzione di disporre, in esito alla vendita e col decreto ex art. 586 c.p.c., la cancellazione della trascrizione di sentenze di fallimento, anteriori o successive al pignoramento; del resto, proprio dall’art. 586 c.p.c. si ricava la ratio del legislatore, che ha voluto evitare all’aggiudicatario-acquirente gli inconvenienti derivanti dalla permanenza di gravami privi di efficacia (per effetto della vendita o, per quelli successivi al pignoramento, ab origine).

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, il fallimento equivale ad un pignoramento generale e universale e la trascrizione della sentenza dichiarativa non interrompe, non essendo la procedura titolare dei beni del fallito, la continuità delle trascrizioni (di qui la sua assimilabilità alla trascrizione del pignoramento, dal quale differisce perché la formalità relativa al fallimento ha un effetto meramente dichiarativo in quanto gli effetti della sentenza nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ex art. 16, comma 2, L.F.).

L’equiparazione della sentenza di fallimento ad un pignoramento universale consente di ricondurre la formalità pubblicitaria nel novero di quelle di cui va disposta la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.

Conseguentemente, si deve ritenere che il giudice dell’esecuzione abbia il potere di disporre la cancellazione della trascrizione delle due sentenze dichiarative di fallimento, peraltro, senza che il Conservatore dei Registri immobiliari (rectius, il Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale del territorio istituito presso l’Agenzia delle entrate) possa frapporre condizioni od ostacoli all’immediata purgazione del bene (Cass., Sez. Un., 28387/2020).

L’alternativa alla soluzione qui offerta è costituita dall’avvio, da parte dell’aggiudicatario-acquirente, di un’azione ordinaria tesa ad ottenere una pronuncia che accerti l’inefficacia dei gravami trascritti e ne ordini la cancellazione, strada che appare impervia sia per i costi e i tempi del processo, sia per le difficoltà di individuazione della controparte processuale (oltre al caso del fallimento già revocato, si pensi all’ipotesi di fallimento già chiuso, con conseguente decadenza degli organi della procedura).

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