L' esperto risponde

Custodia

Immobile condotto in locazione Canoni -Riscossione dei canoni da parte del custode Immobile pignorato pro quota

L'esperto risponde alla domanda:

Nel caso in cui un bene in comproprietà venga pignorato pro quota (es 1/2) il custode riscuote dal conduttore il canone per intero? Anche per la parte del comproprietario non sottoposto ad esecuzione? E in caso affermativo, la relativa quota sarà accantonata sul conto corrente della procedura e restituita in sede di riparto al comproprietario non esecutato unitamente al 50% del ricavato della vendita?

Come noto, «il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata» (art. 2912 cod. civ.) e, dunque, il vincolo di pignoramento, finalizzato alla soddisfazione dei creditori, colpisce automaticamente anche le utilità accessorie alla res staggita – inclusi i frutti civili, ovvero, «quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia» (art. 820, comma 2, cod. civ.), tra i quali «il corrispettivo delle locazioni» – in quanto espressione della potenzialità economica del bene.

Il canone spetta a chi ha concesso in locazione il cespite, indipendentemente dalla titolarità del diritto reale sull’immobile, posto che «corrisponde ad un principio giurisprudenziale pacifico che, ove non si incida sulla condizione giuridica del bene, chi abbia la disponibilità anche di fatto di esso, salvo che tale disponibilità non abbia fondamento contrario all'ordine pubblico, è legittimato a trasferirne la detenzione, costituendovi un diritto personale di godimento» (Cass. 29491/2019).

Perciò, il custode, se subentrato all’unico locatore («Premesso che il locatore è legittimato a ricevere i canoni di locazione in ragione del fatto che egli è custode del bene, subentratogli il custode, il pagamento dei canoni può essere legittimamente ricevuto solo da quest'ultimo»), potrebbe essere legittimato alla riscossione dell’intero canone anche nel caso di immobile aggredito pro quota.

Ipotizzando, invece, che l’immobile pignorato pro indiviso sia stato precedentemente concesso in locazione da tutti i comproprietari, il custode giudiziario subentra nella posizione del locatore nella percezione della parte del canone a questo spettante.

Quanto ora esposto rileva nell’ambito del processo di esecuzione; diverso è il ragionamento nell’ambito della divisione endoesecutiva, sbocco “ordinario” dell’espropriazione di beni indivisi (Cass. 20817/2018).

Secondo attenta dottrina (CARDINO, Comunione di beni ed espropriazione forzata, Milano, 2011), in caso di pignoramento della quota indivisa, la custodia giudiziale si estende all’intero immobile, sicché i poteri di amministrazione della res devono ritenersi estesi anche alla quota del condividente non esecutato (co-locatore), con la conseguenza che all’ausiliario compete la riscossione dell’intero canone, acquisito a formar parte del compendio da dividere (e, perciò, successivamente attribuito,  nel progetto divisionale, anche al condividente, per la parte a questo spettante).

 

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