L' esperto risponde

Custodia

Immobile condotto in locazione - Canoni - Sospensione ed estinzione della procedura

L'esperto risponde alla domanda:

Qualora il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, cpc venisse accolto e la procedura esecutiva venisse sospesa e successivamente estinta, le somme corrisposte al custode a titolo di canoni di locazione e depositate sul conto corrente intestato all'esecuzione verrebbero restituite automaticamente o è necessario formulare una specifica richiesta in merito?

Nella pendenza della procedura spetta esclusivamente al custode giudiziario la riscossione dei canoni di locazione relativi all’immobile pignorato.

Tale compito dev’essere svolto anche quando la procedura è sospesa.

Infatti, in base a quanto statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3179 del 24/11/1962 (risalente, ma mai successivamente contraddetta), “Sospeso il processo esecutivo … il giudice può provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l'art 626 cod. proc. civ. vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo, ma non gli atti amministrativi e conservativi”; la citata pronuncia conferma, dunque, che la sospensione dell’espropriazione non paralizza né la possibilità di sostituire il debitore nella custodia, né le attività di conservazione e amministrazione del custode professionale, tra le quali si deve includere il mantenimento della piena integrità materiale (valore di scambio) e dell’utilità economica del bene (valore d’uso) e la riscossione dei frutti, naturali e civili, del bene staggito.

Del resto, in pendenza di sospensione non viene meno il vincolo di pignoramento, il quale riguarda, ex art. 2912 c.c., anche i canoni locativi, che, pertanto, entrano a far parte del compendio pignorato in attesa del venir meno della causa di sospensione.

Qualora la sospensione sfoci in un’estinzione o in una chiusura anticipata della procedura espropriativa, i canoni riscossi (e sino ad allora accantonati), al pari di ogni altro bene pignorato, devono essere restituiti al debitore esecutato ai sensi dell’art. 632 c.p.c., norma che, al comma 3, prescrive altresì al custode di rendere al debitore il conto della sua gestione.

Non occorre, perciò, una specifica istanza del debitore, sia perché la restituzione è effetto espressamente previsto dalla legge, sia perché il (doveroso) rendiconto ha il precipuo scopo di individuare il compendio finale oggetto della restituzione.

Top