L' esperto risponde

Intervento

Liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter ss. Legge 3/2012) Esecuzione immobiliare pendente Facoltà di subentro del liquidatore Natura dell’intervento

L'esperto risponde alla domanda:

Il subentro del liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 nella procedura esecutiva immobiliare è un intervento “classico” oppure un intervento ex art. 111 cpc? Se si tratta di intervento classico è un intervento senza titolo ex art 499 cpc? Va notificato ai creditori entro 10 giorni dal deposito?

Tra i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, la legge 27 gennaio 2012, n. 3, al capo II – sezione II, disciplina specificamente la “liquidazione del patrimonio” del debitore.

In particolare, l’art. 14-quinquies prevede la nomina di un liquidatore, incaricato di compiere l’inventario dei beni del debitore, di formare lo stato passivo, di amministrare il patrimonio e di liquidarlo.

L’art. 14-novies, comma 2, ultimo periodo, Legge 3/2012 stabilisce che “Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”.

La disposizione è, per il suo contenuto, sovrapponibile all’art. 107, comma 6, della Legge Fallimentare che, infatti, così recita: “Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi”.

Per rispondere al quesito, dunque, può farsi riferimento all’elaborazione interpretativa dell’art. 107 L.F. che attribuisce, col subentro, al curatore/liquidatore la posizione del creditore iniziale con tutti i poteri dell'esecutante: ne consegue che “Il curatore subentrante è parte in senso formale, non essendo titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo del quale è provvisto il creditore procedente. Il subentro è circoscritto ai poteri processuali – che vanno da quello di dare impulso alla fase espropriativa a quello di ottenere la consegna del ricavato – senza estendersi al rapporto materiale sottostante, che rimane ad appannaggio del creditore. Ovviamente, poiché nulla executio sine titulo, il curatore non potrebbe provocare il compimento di atti espropriativi se non si avvalesse del titolo esecutivo del procedente. In tal senso, l’organo concorsuale è certamente legittimato a dare impulso all'esecuzione singolare non soltanto ratione muneris, ma in quanto un creditore cum titulo abbia, anteriormente dichiarazione di fallimento, esercitato l'azione espropriativa. In tal senso, il subentro necessariamente sottende un’ipotesi di efficacia ultra partes del titolo esecutivo, spendibile dal curatore, non quale successore a titolo universale o particolare (art. 475, comma 2, c.p.c.), ma quale successore meramente processuale.” (così LEUZZI, Note sui rapporti fra espropriazione singolare e procedure concorsuali, in questa Rivista, https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2017/12/note-sui-rapporti-fra-espropriazione-singolare-e-procedure-concorsuali/).

Perciò, già in base alle conclusioni desumibili dal parallelismo tra l’art. 107, comma 6, L.F. e l’art. 14-novies, comma 2, ultimo periodo, Legge 3/2012, si può escludere che il liquidatore possa essere considerato creditore sine titulo in caso di subentro nella procedura esecutiva pendente, posto che proprio il subentro determina la sostituzione del creditore procedente (al quale è impedita la prosecuzione dell’esecuzione individuale ex art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, Legge 3/2012) e l’avvalimento del titolo esecutivo di quest’ultimo.

Ma vi è anche un’ulteriore ragione che consente di ravvisare nel subentro del curatore un intervento cum titulo.

L’art. 14-quinquies, comma 3, Legge 3/2012 stabilisce che “Il decreto di cui al comma 2 [e, cioè, quello di apertura della liquidazione e di designazione del liquidatore] deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento”; lo stesso, dunque, potrebbe essere considerato alla stregua di un pignoramento successivo sui medesimi beni già assoggettati ad esecuzioni individuali assumendo la natura di intervento – titolato, dato che il pignorante successivo ha facoltà di dare impulso al processo – ex artt. 524 e 561 c.p.c.

In conclusione, rispondendo al quesito, il liquidatore previsto dalla Legge 3/2012 può intervenire nelle procedure esecutive pendenti e, in tal caso, dev’essere considerato come un creditore munito di titolo esecutivo e abilitato a dare impulso al processo, senza necessità di notificare l’intervento stesso, né ai creditori, né all’esecutato.

 

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