L' esperto risponde

Opposizioni

Esecuzione immobiliare Fondo patrimoniale comprendente il bene pignorato Diniego di sospensione Conseguenze Pretese del coniuge non esecutato

L'esperto risponde alla domanda:

Nel 2017 il creditore avvia la procedura esecutiva su 5 beni immobili di uno solo dei cinque condebitori. I beni sono inclusi in un fondo patrimoniale annotato regolarmente nel 2009. Il creditore ha omesso di attivare la preventiva o contestuale azione revocatoria. E senza comunicare al coniuge del debitore, contitolare del fondo patrimoniale, alcunché, nemmeno l’avviso ex art. 498 c.p.c.. Nel 2020 il debitore ha depositato ricorso ex art. 615 co.2 c.p.c. in opposizione all’esecuzione, ma il G.E. a marzo 2021 non ha concesso la sospensione dell’esecuzione perché ha preso una svista. Allora, il debitore, ritenendo fondate le sue ragioni, ha introdotto il giudizio di merito nel termine perentorio di 60 giorni concesso. Udienza a settembre 2022.

Domanda 1: il Tribunale competente, che si occupa del merito, si potrà pronunciare sull’istanza di sospensione dell’esecuzione che è stata reiterata nell’atto di citazione al creditore, oppure detta istanza si poteva proporre solo con reclamo nel termine di 15 giorni dal rigetto dell’istanza di sospensiva?

Domanda 2: il Tribunale può ammettere la prova testimoniale dei condebitori e l’interrogatorio formale del creditore per accertare se i condebitori nel frattempo hanno pagato una quota della somma, e in caso positivo detrarla dal totale?

Nel mese di ottobre 2021 il Delegato alla vendita ha notificato alla moglie del debitore suddetto, preso di mira dal creditore, l’avviso di vendita all’asta dei beni inclusi nel fondo patrimoniale.

Domanda 3: considerato che il creditore non ha notificato alla moglie del debitore alcun atto, nemmeno l’avviso ex art. 498 c.p.c., la moglie del debitore ha depositato, entro 20 giorni dalla notifica degli avvisi di vendita all’asta, ricorso ex artt. 619, 615 e 617 c.p.c. a tutela dei diritti suoi e dei figli minori. Ha operato bene?

Domanda 4: se la Cassazione darà ragione al debitore o alla moglie, dichiarando che i beni del fondo non sono pignorabili o che l’azione revocatoria era prescritta, quali soggetti dovranno risarcire il debitore e il coniuge? Quali azioni il debitore o sua moglie potranno esperire e contro quali soggetti?

Domanda 5: è vero che se la Cassazione dichiarerà impignorabili i beni, perché il fondo regge, la vendita all’asta non è comunque revocabile e che la persona che acquista non subirà in nessun caso alcun pregiudizio?

L’articolato quesito richiede una breve premessa: il fatto che il bene sia incluso in un fondo patrimoniale non lo rende di per sé impignorabile.

Infatti, affinché il fondo patrimoniale possa spiegare effetti, occorre innanzitutto dimostrare che lo stesso è stato annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto in data anteriore al pignoramento e, se iscritta, all’ipoteca (posto che, altrimenti, il creditore conserva il diritto di espropriare il cespite nello stato in cui si trovava al momento del gravame); inoltre, l’art. 170 c.c. – norma eccezionale rispetto alla regola dell’art. 2740 c.c. (e, dunque, di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione analogica) – richiede che il debitore opponente dimostri sia l’oggettiva estraneità ai bisogni della famiglia del credito vantato dal pignorante (e la giurisprudenza di legittimità interpreta in maniera lata la nozione di bisogno familiare), sia la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore.

Dal punto di vista squisitamente processuale, poi, il coniuge del debitore non ha diritto all’avviso ex art. 498 c.p.c. (che spetta ai creditori ipotecari), ma, casomai, qualora sia comproprietario del cespite, all’avviso ex art. 599 c.p.c., dovuto al contitolare del diritto reale pignorato; a tale proposito si osserva che lo scopo dell’avviso è quello di impedire al comproprietario di sciogliere la comunione senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, sicché l’omissione non determina invalidità degli atti esecutivi comunque compiuti.

Nella fase endoesecutiva dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore, il giudice deve valutare il fumus delle doglianze dell’opponente e, se del caso (sussistendo gravi motivi), sospendere il processo esecutivo con ordinanza.

Risposta alla “Domanda 1”: l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione accoglie o respinge l’istanza di sospensione può/deve essere impugnata esclusivamente col reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c.; solo al Collegio del reclamo spetta il potere di riformare il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione; nel giudizio di merito il giudice competente è tenuto a decidere se il creditore ha o non ha il diritto di procedere all’esecuzione forzata, ma non può assolutamente pronunciarsi sull’istanza di sospensione della procedura, che, se reiterata, va dichiarata inammissibile.

Il giudizio di merito si svolge come un normale giudizio di cognizione e, dunque, i mezzi istruttori sono quelli previsti dal secondo libro del codice di rito.

Le prove offerte possono essere ammesse entro i limiti prescritti dalla disciplina del processo di cognizione e compete al giudice la valutazione della loro rilevanza ai fini della decisione. In proposito, si osserva che il giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione riguarda esclusivamente la causa petendi che è stata dedotta col ricorso al giudice dell’esecuzione, il che significa che costituiscono thema decidendum solo le circostanze originariamente individuate (nel ricorso) come motivo di contestazione del diritto di procedere in executivis.

Risposta alla “Domanda 2”: se col ricorso in opposizione è stata dedotta soltanto l’impignorabilità del bene perché incluso nel fondo patrimoniale, non saranno ammissibili istanze istruttorie volte a dimostrare che il creditore ha percepito aliunde il pagamento parziale del proprio credito. Al contrario, se anche tale motivo di opposizione è stato fatto valere col ricorso iniziale, il giudice può ammettere la prova testimoniale (nei limiti degli artt. 2721 e 2726 c.c.) e l’interrogatorio formale del creditore ai fini della prova dei pagamenti compiuti e, quindi, del minor credito del creditore.

Come già esposto, al coniuge del debitore esecutato non spetta l’avviso ex art. 498 c.p.c., riservato ai creditori ipotecari iscritti.

Conseguentemente, in

Risposta alla “Domanda 3”: l’opposizione agli atti con cui si lamenti la mancata notifica del predetto avviso è infondata e, probabilmente, prima ancora inammissibile, posto che, per l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., è necessario allegare e dimostrare qual è il concreto pregiudizio derivante dalla violazione di una regola processuale ed è evidente che l’iniziativa processuale assunta dall’opponente dimostri la piena conoscenza della pendenza del processo esecutivo. Parimenti inammissibile è l’opposizione ex art. 615 c.p.c., che spetta a chi è sottoposto ad esecuzione forzata (e, dunque, per quanto emerge dal quesito, non dalla moglie dell’esecutato). Per quanto concerne l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), essa è strumento per far valere una situazione giuridica soggettiva (di un terzo) incompatibile col diritto del creditore di agire in executivis; contrariamente a quanto scritto nel quesito, la costituzione del fondo patrimoniale non attribuisce una titolarità del medesimo al coniuge, né ai figli, sicché anche questa prospettazione pare infondata.

Nella prosecuzione del processo esecutivo – effetto della sua mancata sospensione – può addivenirsi ad aggiudicazione del bene in favore dell’aggiudicatario, il quale acquisisce lo ius ad rem (così è definito dalla giurisprudenza) condizionato al versamento del prezzo.

Perciò, in

Risposta alla “Domanda 5” (logicamente preliminare alla n. 4), si deve richiamare il disposto dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., così come interpretato anche da Cass., Sez. Un., 21110/2012: “In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari … gli effetti di tali atti”. In altre parole, come confermano anche le Sezioni Unite della Suprema Corte (le quali prendono atto del bilanciamento degli interessi operato dalla citata disposizione), l’eventuale accoglimento dell’opposizione successivamente all’aggiudicazione non pregiudica l’aggiudicatario, il quale ha diritto a vedersi trasferito il bene, definitivamente perduto dall’esecutato.

Risposta alla “Domanda 4”: nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione successivo all’aggiudicazione (e, dunque, di perdita del bene), all’esecutato spetta, come ricordato dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, il diritto di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto della normale prudenza (e, cioè, nei confronti del creditore procedente).

 

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