L'esperto risponde alla domanda:
Con riferimento ad un pignoramento presso terzi, si vuole sapere se sia consentito al Giudice dell'esecuzione, dopo aver già differito, per ragioni d'ufficio, l'udienza in cui il debitore è citato a comparire ai sensi dell'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c., riservarsi all'udienza così rinviata senza assegnare il credito, nonostante la dichiarazione positiva del terzo pignorato e la mancata comparizione del debitore, per poi sciogliere la riserva mesi dopo, con un rinvio della trattazione ad altra udienza per motivi che si sono prodotti mesi dopo la prima udienza, così rimettendo in termini il debitore per poter esperire l'opposizione all'esecuzione sino all'assegnazione del credito ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
Alla domanda posta – circa l’ammissibilità di un rinvio, disposto dal giudice dell’esecuzione, in assenza di esigenze processuali che lo giustifichino – ha dato una chiara risposta Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26935 del 24/10/2018: “Le udienze di mero rinvio non sono consentite né nel processo di cognizione, né in quello di esecuzione; pertanto quando il giudice, dopo avere compiuto le verifiche preliminari sulle procure e sulle notifiche, rinvii la causa puramente e semplicemente, senza adottare provvedimenti e senza alcuna reale esigenza istruttoria, restano irrimediabilmente precluse le attività consentite solo sino all’udienza di trattazione, ivi compreso il rilievo officioso dell'incompetenza per territorio inderogabile”.
Nella motivazione, il divieto di rinvii ingiustificati è ulteriormente spiegato sia con riguardo al processo di cognizione (“Non può, invece, ammettersi che la “prima udienza” o l’“udienza di trattazione”, cioè gli spazi temporali destinati rispettivamente alle verifiche preliminari ed alla istruzione della causa, possano essere dilatate ad libitum dal giudice, di sua iniziativa o su istanza delle parti. … nel processo civile si rinvia solo se c'è qualcosa da fare, che non possa essere fatto illico et immediate; altrimenti si decide.”), sia in riferimento al processo di esecuzione (“I princìpi appena esposti, per i fini che qui rilevano, valgono non solo per il giudizio ordinario di cognizione, ma anche per il processo di esecuzione, e segnatamente con riferimento al rito introdotto con la citazione di cui all'art. 543 c.p.c.”).
Da quanto ora esposto deriva che i plurimi rinvii disposti dal giudice dell’esecuzione, privi di una valida ragione, non sono legittimi e violano il principio di ragionevole durata del processo, dando luogo al presupposto per il risarcimento del danno derivante da tale trasgressione.
Il ritardo ingiustificato nell’emissione del provvedimento di assegnazione, inoltre, costituisce illecito disciplinare del magistrato.
Il rinvio non ha, invece, alcuna concreta incidenza sulla facoltà dell’esecutato di spiegare opposizione all’esecuzione, posto che la barriera preclusiva alla sua proposizione (art. 615, comma 2, c.p.c.) non coincide con l’udienza, bensì con l’emissione del provvedimento di vendita delle cose mobili pignorate.
In altre parole, il debitore conserva la facoltà di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. fintanto che non è emessa l’ordinanza di vendita (quella di assegnazione del credito conclude il processo espropriativo e rende, dunque, improponibile un’opposizione ad un’espropriazione che non c’è più), anche se l’udienza deputata all’emissione di detto provvedimento è stata più volta procrastinata.